Gazzetta
Ufficiale DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. 147 del 25 Giugno 2002
MINISTERO DELLA
SALUTE
DECRETO 14 giugno
2002
Disposizioni
di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le
tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali - Ser.T, di cui al
decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444.
IL MINISTRO DELLA
SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il "Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza";
Visto in particolare,
il relativo art. 118, come modificato dall'art. 4 della legge 18 febbraio 1999,
n. 45, in base al quale il Ministro della sanità determina con proprio decreto,
l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale;
Visto il decreto
ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, concernente la "Determinazione
dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali";
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'accordo Stato -
Regioni di cui al provvedimento del 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica 15 marzo 1999, ove si prevede che i servizi per le
tossicodipendenze si occupino dell'assistenza alle persone che utilizzano
sostanze d'abuso, incluse quelle legali;
Visto l'atto d'intesa
Stato - Regioni approvato con provvedimento del 5 agosto 1999, che individua le
specifiche prestazioni erogabili dai soggetti privati alle persone dipendenti da
sostanze d'abuso;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante "Definizione
dei livelli essenziali di assistenza", nella parte relativa alle
prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare e sia
semiresidenziale e residenziale;
Vista la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali
1. I servizi per le
tossicodipendenze (Ser.T) sono unità operative delle Aziende - Unità sanitarie
locali - A.S.L. coordinate nell'ambito di uno specifico dipartimento per le
dipendenze patologiche, in applicazione dell'accordo Stato - Regioni del 21
gennaio 1999. Tale dipartimento è organizzato con modalità di integrazione
interistituzionale, che prevedono la diretta partecipazione a livello operativo
e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel
territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze (enti
ausiliari, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e
"no-profit", associazioni famiglie, e simili) e che includano anche la
certificazione dello stato di tossicodipendenza. Alle stesse entità, con
specifici provvedimenti di accreditamento delle Regioni e delle Aziende
sanitarie locali, viene riconosciuto un ruolo strategico determinante
nell'ambito dello sviluppo di un moderno sistema di prevenzione e di protezione
della salute nell'area dipartimentale delle dipendenze patologiche. Il
dipartimento per le dipendenze patologiche opera funzionalmente per il
trattamento, il reinserimento e la prevenzione dei problemi correlati all'uso di
sostanze psicotrope legali ed illegali e per i comportamenti assimilabili e
correlati (disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo, videodipendenze, etc.),
con opportuna definizione, a questo scopo, delle relazioni operative con le aree
ed i dipartimenti della salute mentale e materno - infantile. Resta comunque
obiettivo comune del dipartimento per le dipendenze patologiche e di dette altre
aree dipartimentali la costruzione di progetti integrati, con particolare
riguardo agli ambiti di confine, quali alcolismo, problemi dell'adolescenza,
doppia diagnosi, disturbi dell'alimentazione, gioco d'azzardo.
2. All'interno del
dipartimento per le dipendenze patologiche i Ser.T costituiscono le unità
operative di base e specialistiche dell'Azienda, che operano in una logica di
integrazione con gli altri servizi e con gli enti di cui al comma 1, per la
risoluzione delle problematiche delle persone che fanno uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope, legali ed illegali - in seguito denominate sostanze -
e delle loro famiglie.
3. Nell'ambito del
dipartimento per le dipendenze patologiche di cui al comma 1 i Ser.T sono
strutture complesse, articolabili in unità funzionali sulla base dei bisogni
emergenti nel tenitorio in relazione alle varie tipologie di abuso e di
dipendenza, conformemente alle determinazioni adottate dalle regioni e dalle
province autonome.
4. All'interno del
dipartimento di cui al comma 1 sono assicurate
le seguenti funzioni:
a) collaborazione con i centri servizi amministrativi (C.S.A.) del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli
interventi di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) collaborazione con le autorità militari esistenti nel territorio per
l'attuazione di quanto disposto agli art. 109, escluso quanto disposto ai commi
2 e 5, 110 e 111 dello stesso decreto;
c) collaborazione con il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
delle sostanze da attuare nei confronti dei detenuti;
5. Ai fini del
trattamento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, su richiesta del prefetto competente, i Ser.T e gli enti
privati accreditati, inseriti nel dipartimento di cui al comma 1, predispongono
e curano l'attuazione del programma terapeutico dei soggetti loro inviati e
forniscono, altresì, all'autorità giudiziaria le certificazioni di cui
all'art. 91, comma 2, dello stesso decreto. I Ser.T e gli enti ausiliari vengono
preventivamente accreditati per tale funzione sulla base della disponibilità di
una equipe multidisciplinare diagnostica.
6. I Ser.T, tutti i
servizi e le realtà del privato sociale di cui al comma 1 assicurano la loro
collaborazione ai medici di fiducia delle persone assistite, ai sensi dell'art.
120, comma 4 e dell'art. 122, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 2.
Norme di principio sul
funzionamento dei Ser. T
1. I Ser.T operano nel
rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza di cui al
decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, con specifico
riferimento alle indicazioni relative alla sezione "assistenza territoriale
semi-residenziale e residenziale" ed alle prestazioni erogabili in base ai
contenuti dell'accordo Stato - Regioni del 21 gennaio 1999 citato nell'art. 1,
comma 1.
2. Nell'ambito di uno
stabile coordinamento con il dipartimento di cui all'art. 1 i Ser.T assicurano
la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e alla
riabilitazione dall'uso di sostanze e garantiscono, compatibilmente con le
risorse economiche disponibili, la libertà di scelta del cittadino e della sua
famiglia di attuare i programmi terapeutico - riabilitativi presso qualunque
struttura autorizzata in tutto il territorio nazionale.
3. I Ser.T, d'intesa
con il paziente e con la sua famiglia, anche mediante l'utilizzo di altri
servizi specialistici, pubblici e privati accreditati o autorizzati, si occupano
della prevenzione e della cura di tutte le patologie correlate alla dipendenza
da sostanze. Le prestazioni sono erogate in forma individuale o a piccoli gruppi
nelle sedi operative, o, se necessario, a domicilio. Le prestazioni di
prevenzione possono essere erogate anche mediante mezzi mobili.
4. I Ser.T, fatte salve
le ulteriori funzioni eventualmente loro attribuite dalle regioni ai sensi
dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
provvedono a:
a) garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;
b) predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico -
riabilitativo con valutazione diagnostica multidisciplinare iniziale e
monitoraggio periodico delle variazioni dello stato di salute, in relazione ai
risultati degli interventi effettuati, in termini di uso di sostanze, di qualità
della vita, di abilità e capacità psico-sociali, di comparsa delle principali
patologie correlate sulla cartella individuale del soggetto;
c) effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e
antagonistiche, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico, verificando
l'opportunità di tali interventi e mantenendo contemporaneamente l'obiettivo
del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi. Nei
casi in cui è prescritta una terapia farmacologica, accanto agli opportuni
controlli sono previsti supporti relazionali intensi (colloqui almeno
settimanali, gruppi di discussione e di informazione, appoggi alle famiglie),
che garantiscano un'attenzione costante alle condizioni di salute, sia fisica
sia psichica, e mantengano viva la possibilità di sviluppare piu' ampi percorsi
di cambiamento.
Attenzione specifica va posta ad evitare che si creino le condizioni per
l'emergere della cronicità iatrogena; a tal fine i Ser,T, in collaborazione con
gli enti accreditati nel dipartimento di cui all'art. 1, comma 1, garantiscono
in ogni territorio la possibilità di realizzare cure direttamente finalizzate
alla riabilitazione, come:
1. attività di
osservazione, diagnosi e cura intensiva di disintossicazione, con modalità
residenziale (ospedali, comunità, centri crisi), semiresidenziale o
ambulatoriale;
2. attività riabilitative articolate in centri diurni, semiresidenziali,
comunità residenziali, etc.
3. attività di reinserimento psico-sociale e lavorativo, post riabilitative,
finalizzate a prevenire le recidive;
4. nei casi in cui la cronicizzazione venga ritenuta inevitabile deve
risultare dalla cartella individuale un dettagliato resoconto delle ragioni
cliniche e dei tentativi effettuati per ridurre la dose di metadone;
d) svolgere attività
di psicodiagnosi, di "counseling", di sostegno psicologico, di
psicoterapia;
e) svolgere attività di prevenzione, screening/counseling e cura delle
patologie correlate all'uso di sostanze d'abuso, anche in collaborazione con
altri servizi specialistici;
f) svolgere attività di orientamento e di sostegno in ambito sociale ed
educativo;
g) svolgere specifiche e strutturate attività per la prevenzione delle
principali cause di morte e di inabilità (malattie infettive, overdose, ete.);
h) attivare specifici programmi destinati alle donne, anche in collaborazione
con altri servizi specialistici, prevedendo, in particolare, interventi relativi
a gravidanza, prostituzione, episodi di violenza;
i) rilevare, sulla base delle indicazioni stabilite a livello nazionale e
regionale, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle attività e al
territorio di competenza.
5. I Ser.T attuano per
le persone in carico i seguenti interventi relativi alle infezioni da HIV e alle
altre patologie correlate alla tossicodipendenza:
a) individuazione dei comportamenti a rischio;
b) informazione ed educazione sanitaria;
c) visite mediche ed interventi diagnostici e terapeutici, in collaborazione con
strutture specialistiche;
d) test di laboratorio per l'HIV, previo consenso, e counseling;
e) collaborazione e integrazione degli interventi con altri presidi
specialistici.
6. I Ser.T collaborano
alle attività di prevenzione primaria coordinandosi, tramite il dipartimento di
cui all'art. 1, comma 1, con i servizi aziendali ed extra aziendali competenti.
Art. 3.
1. Le disposizioni del
presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002
Il
Ministro della salute
Sirchia
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni


