La
Legge 8 gennaio 2002, n.1, ha convertito in legge il decreto 12
novembre 2001, n.402 con varie modificazioni. Il comma 10.
dell'art.1 modificato, reca la seguente disposizione:
"I
diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i
diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell’accesso
ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di
formazione post-base di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, attivati dalle università".
Deve
essere pertanto ben chiaro che la norma non sancisce
l'equipollenza tra i titoli del previgente ordinamento e la laurea
(L) di primo livello (Laurea in Scienze del
Servizio Sociale - classe 6 - D.M. MURST 4 agosto 2000), né si può
escludere che taluni atenei, nell'ambito della propria autonomia,
una volta riconosciuti i crediti formativi vantati dal
richiedente, possano richiedere talune limitate
integrazioni del pregresso curriculum.
In
relazione a tale aspetto si è registrata una difformità di
comportamento tra diverse università.
La
norma invece stabilisce il principio che i diplomi
conseguiti secondo gli ordinamenti precedenti e che abbiano
consentito l'iscrizione all'Albo professionale, costituiscono un
titolo valido per il proseguimento degli studi e consentono
l'accesso al biennio della laurea specialistica (LS) o di
secondo livello (Laurea specialistica in
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali -
classe 57/s - D.M. MURST 28 novembre 2000).
L'Ordine
è intervenuto presso il MIUR (ex MURST) per richiedere chiarezza
ad evitare disparità di trattamento nel riconoscimento di crediti
e debiti formativi, con la nota che si porta a conoscenza per un
maggiore approfondimento della questione, in quanto contiene
elementi rilevanti per consentire la migliore lettura del
provvedimento.
(scarica la legge
disponibile in formato .pdf).