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Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5/2/87
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987,
n.14
VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI ASSISTENTE SOCIALE IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 9 DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 MARZO 1982, N. 162.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, della Costituzione; Vista la legge 21 febbraio 1980 n. 28; Visto il
decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382; Vista la legge 11
luglio 1980 n. 312; Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 62
ed in particolare l'art. n.9; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, di cui
all'art. 3 del citato decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162; Udito
il parere n. 37/86, in data 30 ottobre 1986 della adunanza generale del Consiglio di
Stato; Vista la deliberazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno del tesoro, del lavoro e della previdenza
sociale e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. il diploma rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie
costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente
sociale.
2. Per il pubblico impegno il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle
posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili
professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.
Art. 2
1. L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 consiste
nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le
conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato
dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per
prevenire e risolvere situazioni di bisogno.
Art. 3
1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai
diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio
sociale già esistenti - Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma
"La Sapienza" e istituto pareggiato "Maria SS. Assunta" di Roma - ai
fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
Art. 4
1. La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale,
comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre
amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio
presso le predette amministrazioni.
2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle
amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi
espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore de presente decreto.
3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del
mantenimento nell'attuale posizione di impiego.
Art. 5
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole
dirette ai fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidando i titoli
rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la
durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche o
private, ove gli sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio
sulle materie professionali di servizio.
2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida di
diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di
assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il
titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa.
Art. 6
1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è
consentito per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli
allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la
disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che
deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, per le scuole dirette ai fini speciali universitarie per assistenti sociali.
2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del
Presidente e della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162, per ottenere la dichiarazione di
idoneità.
3. L'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza
del Ministero della pubblica istruzione che a tal fine può avvalersi delle Università.
4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei precedenti commi è riconosciuta
l'efficacia giuridica di cui al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 gennaio 1987.
COSSIGA
Legge 23 marzo 1993,
n.84
ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E
ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Professione di assistente sociale
1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in
tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone,
famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere
attività didattico-formative.
2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla
programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi
sociali.
3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di
rapporto di lavoro subordinato.
4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente
sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.
Articolo 2
Requisiti per l'esercizio della professione
1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso
del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
avere conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo
professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma
universitario di cui al comma 1.
Articolo 3
Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali 1. E' istituito l'albo
professionale degli assistenti sociali.
2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a
livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione
dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.
Articolo 4
Norme regolamentari
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della recente legge, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e o con il Ministro per gli affari sociali, sono
adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui
all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi
regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i
procedimenti elettorali.
Articolo 5
Norme transitorie
1. Fino alla soppressione delle scuole dirette ai fini speciali universitarie, di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino
alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l0'iscrrizioen
all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del
presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n 280. La presente legge munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 23 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
FIRMATA DAL SUNAS LA PREINTESA
PER IL CONTRATTO DEL COMPARTO SANITÀ.
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e scarica il testo (in formato Word) del CCNL Comparto Sanità relativo al
II biennio economico 2000-2001
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE 1998/2001
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo
nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del
comparto di cui allart. 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la
definizione dei comparti di contrattazione, stipulato il2 giugno 1998.
2. Al personale delle Agenzie regionali per
la protezione dellambiente (A.R.P.A.), si applica il contratto collettivo di cui al
comma 1. Sino allinquadramento definitivo del personale nelle agenzie stesse,
continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.
3. Per il personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato il presente contratto definisce particolari modalità di
applicazione degli istituti normativi.
4. Nel testo del presente contratto, i
riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni e 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai
d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente
come "d.lgs n. 502 del 1992" e"d.lgs n. 29 del 1993". Il testo
unificato del d.lgs 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998.
Tale testo è stato ulteriormente integrato con il
d.lgs 29 ottobre 1998, n. 387. Pertanto la dizione "d.lgs n. 29 del1993" è
riferita al nuovo testo, comprensivo di tutte le modificazioni.
5. Il riferimento alle aziende,
amministrazioni, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui allart. 6,
commi 1 e 2 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2
giugno 1998 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed
enti".
6.
Nel testo del presente contratto per
"dirigente responsabile" si intende il dirigente preposto alle strutture con gli
incarichi individuati dai rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle
leggi regionali di organizzazione.Con il termine di unità operativa si indicano
genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come individuate dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
1.Il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1
gennaio 1998 fino al 31 dicembre 1999 per la parte economica.
2.Gli effetti giuridici decorrono dal giorno
successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
La stipulazione, che avviene al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui allart. 51
del d.lgs n. 29 del 1993, è comunicata da parte dellA.RA.N. con idonea pubblicità
di carattere generale alle aziende ed enti destinatari che danno attuazione agli istituti
a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico nei successivi 30
giorni dalla data di comunicazione.
3. Alla scadenza, il presente contratto
si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
4.
Per evitare periodi di vacanze contrattuali,
le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza delcontratto. Durante tale
periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
5.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari
a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dallaccordo sul
costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per lerogazione di detta indennità si applica
la procedura dellart. 52 del d.lgs n. 29 del 1993.
6. In sede di rinnovo biennale, per la
determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra linflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dallAccordo di
cui al comma precedente.
Titolo II
RELAZIONI SINDACALI
CAPO I
METODOLOGIE DI RELAZIONI
ART. 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni
sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti
del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di
contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita
professionale dei dipendenti con l'esigenza delle aziende ed enti di incrementare e
mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la
necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei
seguentimodelli relazionali:
a)contrattazione collettiva a livello nazionale ;
b)contrattazione collettiva integrativa, che si
svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal presente
contratto ;
c) concertazione , consultazione ed
informazione . Linsieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione
che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche ;
d) interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
ART. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In sede aziendale le parti stipulano
il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli
artt. 38
e 39.
2.In sede di contrattazione collettiva
integrativa sono regolate le seguenti materie:
I - i sistemi di incentivazione del personale sulla
base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di
miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle
metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui allart.
38 comma 3;
II - criteri per la ripartizione delle risorse
derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli
artt.
38 e 39:
a) attuazione dellart. 43 della L. 449/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dellart.
1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni.
Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel
corso dellanno;
c) specifiche disposizioni di legge finalizzate alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
d)somme connesse al trattamento economico accessorio
del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dellattuazione
dei processi di decentramento e delega di funzioni con finanziamenti aggiuntivi o
integrativi; di una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o
trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui
allart. 39;
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi
ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari
istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di
organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale;
IV - le modalità e le verifiche per
lattuazione della riduzione dellorario di lavoro, di cui allart. 27;
V - i programmi annuali e pluriennali
dellattività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del
personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
VI - le linee di indirizzo e i criteri per la
garanzia e il miglioramento dellambiente di lavoro nonché per lattuazione
degli adempimenti rivolti a facilitare lattività dei dipendenti disabili;
VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni
tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e
riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in
base alle esigenze dellutenza;
VIII - i criteri per le politiche dellorario
di lavoro di cui allart. 26 ;
IX - lindividuazione dei casi in cui è
elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a
part-time di cui allart. 23, comma 10;
X - le pari opportunità, per le finalità e con le
procedure indicate dallart.7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125.
XI - criteri generali per lattribuzione dei
trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario .
3.
La contrattazione collettiva integrativa
riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale:
- i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi
allinterno di ciascuna categoria, di cui allart. 17 il completamento ed
integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui allart.
35;
4.
Le componenti salariali relative alla
produttività da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi, verificati dal nucleo di
valutazione oppure dal servizio di controllo interno.
5.
Fermi restando i principi di comportamento
delle parti indicati dagli artt. 3, comma 1, e 10 sulle materie di cui al comma 2, dal V
al IX punto, non direttamente implicanti lerogazione di risorse destinate al
trattamento economico, decorsi trenta giorni dallinizio delle trattative senza che
sia raggiunto laccordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e di decisione. Dintesa tra le parti, il termine citato è
prorogabile di altri trenta giorni.
6.
I contratti collettivi integrativi non
possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi
nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo
1.I contratti collettivi integrativi
hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale livello da trattarsi in ununica sessione negoziale, tranne per le materie
previste dal presente C.C.N.L. che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e
lutilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con
cadenza annuale.
2.
Lazienda o ente provvede a costituire
la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta
giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2, per l'avvio del negoziato,
entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal
Collegio dei Revisori. A tal fine, lipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata
dallapposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni
senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dellazienda o ente ovvero da un
suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4.
I contratti collettivi integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5.
Le aziende o gli enti sono tenuti a
trasmettere allARAN il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione e
commissioni paritetiche
1. Gli istituti dellinformazione,
concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) INFORMAZIONE:
Lazienda o lente - allo scopo di
rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle
relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui
allart. 9, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario,
concernenti il rapporto di lavoro, lorganizzazione degli uffici e la gestione
complessiva delle risorse umane.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL
prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione,
linformazione è preventiva. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su
richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di:
iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative
per linnovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di
esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto previsto
dallart. 11, comma 5 del CCNL del 2 giugno 1998, sulla definizione dei comparti di
contrattazione.
B) CONCERTAZIONE
I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta
l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sulle
seguenti materie:
- articolazione dell'orario di servizio;
- verifica periodica della produttività delle
strutture operative;
- definizione dei criteri per la determinazione
della distribuzione dei carichi di lavoro.
- andamento dei processi occupazionali;
La concertazione è, altresì, prevista per
lattuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e
modalità di :
svolgimento delle selezioni per i passaggi tra
le categorie, art. 16 ;
valutazione delle posizioni organizzative e la
relativa graduazione delle funzioni, art. 20 ;
conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative e loro valutazione periodica, art. 21 ;dei sistemi di valutazione permanente
di cui allart. 35, comma 2;
La concertazione si svolge in appositi
incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e
si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ;
dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle
parti nelle materie oggetto della stessa.
C) CONSULTAZIONE
La consultazione dei soggetti di cui alla lett. A),
prima delladozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro è facoltativa. Essa si svolge, obbligatoriamente, su:
a)organizzazione e disciplina degli uffici, nonché
la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) modalità per la periodica designazione dei
rappresentanti per la composizione del collegio arbitrale di cui allart. 59, comma
8, del d.lgs. n. 29 del 1993 sino allentrata in vigore della disciplina inerente i
collegi di conciliazione ed arbitrato.
c) casi di cui allart. 19 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626.
2.
Allo scopo di assicurare una migliore
partecipazione del personale alle attività dellazienda o ente è prevista la
possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e degli
enti e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione
del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende o enti ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il
Comitato per le pari opportunità di cui allart. 7, hanno il compito di raccogliere
dati relativi alle predette materie - che lazienda o ente è tenuto a fornire - e di
formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che
non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata
rappresentanza femminile.
3.Presso ciascuna Regione può essere costituita
una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle
aziende o dellorgano di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle
organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, nellambito della quale,
almeno una volta lanno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia
di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la
qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dallapplicazione
del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la
produttività, le politiche della formazione, delloccupazione e landamento
della mobilità.
4.
Il sistema delle relazioni sindacali
regionali prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le competenti
OO.SS. di
categoria su materie aventi riflessi sugli istituti del presente contratto, in particolare
su quelli a contenuto economico di cui allart. 38, comma 4 nonché sulla formazione
ed aggiornamento professionale, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
medesime OO.SS. Ai fini del comma 5, i protocolli eventualmente sottoscritti saranno
inviati allARAN.
5. É costituita una Conferenza
nazionale con rappresentanti dellARAN, della Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nellambito
della quale almeno una volta lanno, sono verificati gli effetti derivanti
dallapplicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la
produttività, le politiche della formazione e delloccupazione e landamento
della mobilità.
Art. 7
Comitati per le pari opportunità
1. I Comitati per le pari opportunità,
istituiti presso ciascuna azienda o ente nellambito delle forme di partecipazione
previste dallart. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di
propria competenza, che lamministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi
temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui allart. 4, comma 2 punto
X ;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le
direttive dellUnione Europea per laffermazione sul lavoro della pari dignità
delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un
rappresentante dellazienda o ente, sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero
di rappresentanti dellazienda o ente. Il presidente del Comitato designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3.
Nellambito dei vari livelli di
relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte
formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire
effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano
conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
-accesso ai corsi di formazione professionale e
modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di
un effettivo equilibrio , a parità di requisiti professionali, nei
passaggi interni e nel conferimento degli incarichi di posizioni organizzative del
sistema classificatorio;
-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto
agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- processi di mobilità.
4.
Le aziende e gli enti favoriscono
loperatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nellambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti
a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici allinterno degli
enti, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione
alla presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai
processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità
rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nellincarico per un solo
mandato.
CAPO II
I SOGGETTI SINDACALI
ART. 8
Titolarità dei permessi e delle prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro
1. La titolarità dei permessi sindacali nei
luoghi di lavoro, così come previsto dallart. 10, comma 1 dellaccordo
collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative
sindacali, sottoscritto il 7 agosto1998, compete con le modalità e nelle quantità
previste dallaccordo stesso ai seguenti soggetti :
a) componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dellaccordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7
agosto 1998 ;
b) ai dirigenti sindacali delle organizzazioni
sindacali rappresentative:
-
dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che dopo lelezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi
di lavoro ;
-
delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare
alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dellart. 9, comma 2 ;
componenti degli organismi statutari delle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett.
a) o quelli dei due precedenti alinea.
2.
Per la titolarità delle altre prerogative si
rinvia a quanto previsto dallart. 13 dellaccordo quadro di cui al comma 1.
ART. 9
Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte
pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza
dellazienda o ente o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici
interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la
delegazione è composta:
- dalle
R.S.U;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.
3. Le aziende e gli enti possono avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa, dellassistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO III
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
CONFLITTI
ART. 10
Clausole di raffreddamento
1.Il sistema delle relazioni sindacali
è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2.Nel rispetto dei suddetti principi, entro il
primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle
parti implicando lobbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste
dallart. 4, comma 5. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per
raggiungere laccordo nelle materie demandate.
3.Analogamente si procede durante il periodo in
cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le medesime parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
ART. 11
Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
1. Quando insorgano controversie aventi
carattere di generalità sullinterpretazione dei contratti collettivi, le parti che
li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. Leventuale accordo stipulato con le procedure di cui
allarticolo 51 del d.lgs. 29 del 1993 o quelle previste dallart. 5, per i
contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin
dallinizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere
attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle
parti prima che insorgano le controversie.
PARTE II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
OBIETTIVI
ART. 12
Obiettivi
1.
Con le norme sulla classificazione del
personale le parti hanno inteso superare definitivamente il precedente sistema di
inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale basato sulle posizioni
funzionali di cui al DPR 761/1979 e del DPR 384/1990, attraverso lintroduzione di un
nuovo e diverso sistema tale da consentire un giusto contemperamento tra valorizzazione
dellautonomia organizzativa delle aziende ed enti, esigenze di sviluppo
professionale dei dipendenti e rispetto dei vincoli di bilancio e risorse contrattualmente
definite.
2.
Le norme sulla classificazione del personale
perseguono le finalità del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari,
dellaccrescimento dellefficacia e dellefficienza dellazione
amministrativa, della gestione delle risorse nonché la razionalizzazione
dellorganizzazione del lavoro, favorendo il recupero della motivazione del personale
attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni
individuali .
3. Ai fini suddetti, in armonia a quanto
previsto dal Protocollo sul lavoro pubblico del 12.3.1997, sono correlati adeguati ed
organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati
dalle aziende ed enti, nellambito delle procedure previste dallart. 4, comma
2, e con le risorse di cui allart. 29, comma 10.
CAPO II
Classificazione
ART. 13
Il sistema di classificazione del personale
1.
Il sistema di classificazione è articolato
in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nellambito della
categoria D è prevista lindividuazione delle posizioni organizzative di cui agli
artt. 20 e seguenti.
2.
Le categorie sono individuate mediante le
declaratorie riportate nellallegato 1 che descrivono linsieme dei requisiti
indispensabili per linquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli
omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per lespletamento delle
relative attività lavorative. Lindicazione degli attuali profili contenuta nella
declaratoria è esaustiva.
3.
I profili di nuova istituzione sono
disciplinati dallart. 19.
4.
I profili descrivono il contenuto
professionale delle attribuzioni proprie e, allinterno della stessa categoria,
possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come
"super". I profili ivi collocati assumono la denominazione di
"specializzato" o di "esperto".
5.
Ogni dipendente è inquadrato nella
corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di
appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e
strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e
responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui
allallegato 1. La disciplina delle mansioni e del loro temporaneo mutamento è
regolata dallart. 28.
ART. 14
Accesso dallesterno
1. Il regolamento previsto
dallart. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 disciplina laccesso
alle categorie dallesterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di
avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto
previsto dallart. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura
adeguata laccesso dallesterno a ciascuna categoria.
ART. 15
Progressione interna nel sistema
classificatorio
1.
La progressione interna dei dipendenti
dellazienda o ente nel sistema classificatorio, nel rispetto dellart. 14,
viene effettuata, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna
categoria e dei relativi profili, mediante :
a) passaggi da una categoria allaltra
immediatamente superiore ;
b) passaggi allinterno delle categorie B e D;
c) passaggi nellambito della stessa categoria
tra profili diversi dello stesso livello.
2. Le aziende e gli enti possono
bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i
posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o
se mancano del tutto allinterno le professionalità da selezionare.
ART. 16
Criteri e procedure per i passaggi tra categorie
1.
I passaggi dei dipendenti da una categoria
allaltra immediatamente superiore avvengono previo superamento di una selezione
interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per laccesso al profilo cui si riferisce la selezione.
2.
La selezione del comma 1 è basata su :
a) verifica della professionalità richiesta dal
profilo superiore attraverso la valutazione in apposita prova teorico-pratica e/o
colloquio volti ad accertare il possesso delle capacità professionali acquisite anche
attraverso percorsi formativi ;
b) valutazione comparata dei curricula ove,
comunque, prendere in considerazione: titoli di studio, diplomi di specializzazione o
perfezionamento , certificato di abilitazioni a funzioni direttive, diploma di scuola
diretta ai fini speciali nellassistenza infermieristica etc., purché non siano
utilizzati come requisito di ammissione; corsi di formazione, anche esterni
allazienda, qualificati quanto alla durata e alla previsione di esame finale;
qualificati corsi di aggiornamento professionale; pubblicazioni e titoli vari tra i quali
relazioni finali di ricerche o studi affidati dallazienda o ente;
3.
Gli elementi di valutazione del comma 2 sono
tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali
che caratterizzano le categorie ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
4.
Le procedure relative alle modalità di
svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o
enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza,
tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto
dallart. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le parti, al
fine di fornire alle aziende ed enti linee guida uniformi sulle procedure, rinviano
allallegato 2 al presente contratto.
ART. 17
Criteri e procedure per i passaggi
allinterno di ciascuna categoria
-
I passaggi dei dipendenti, nellambito della stessa categoria
tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono
effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla
partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
dalla relativa declaratoria dellallegato 1.
-
I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle
modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui allart. 16,
comma 4, tenuto conto di quanto previsto dallart. 4, comma 3.
-
I passaggi orizzontali dei dipendenti allinterno della medesima
categoria tra profili diversi dello stesso livello, vengono effettuati dalle aziende ed
enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti per laccesso al profilo dalla declaratoria di cui
allallegato 1. In caso di più domande si procede alla selezione interna,
utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2 ; ove sia richiesto il possesso di requisiti
abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva
verifica dellidoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica.
ART. 18
Norma di inquadramento del personale in servizio
1.
Le posizioni funzionali già previste
dalla tabella allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761, come modificata dalla tabella
allegato 1 al DPR 28 novembre 1990, n. 384 sono disapplicate e sostituite dalle categorie
e profili di cui alla tabella allegato 1 al presente contratto.
2. Il personale in servizio è inserito nel
nuovo sistema di classificazione previsto dal presente contratto dall1 gennaio 1998
con effetto automatico mediante lattribuzione della categoria e del profilo secondo
le indicazioni dellallegato 1, senza incremento di spesa , fatto salvo quanto
previsto dal comma 3.
4.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1998, ai profili di fattorino e addetto
alle pulizie - già appartenenti alle posizioni funzionali di I e II livello ex DPR.
384/1990 - ed inquadrati nella categoria A è attribuito il trattamento economico
tabellare iniziale dei profili di commesso e di ausiliario specializzato. Dalla stessa
data i profili di fattorino e addetto alle pulizie sono soppressi e le mansioni svolte dal
relativo personale in servizio corrispondono, rispettivamente, a quelle dei profili di
commesso e di ausiliario specializzato addetto ai servizi economali.
5.
Per il profilo di ausiliario specializzato, ricompreso nella
categoria A, resta confermata la previsione, nellambito della dotazione complessiva
del profilo, di due distinti contingenti relativi alle attività dei servizi
tecnico-economali e dei servizi socio-assistenziali, ferma rimanendo
linterscambiabilità dei dipendenti tra i due contingenti prima
dellespletamento del corso annuale di formazione professionale delloperatore
tecnico addetto allassistenza disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 26
luglio 1991, n. 295.
I profili di infermiere generico, infermiere
psichiatrico con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapista, già inquadrati
nellex V livello economico, rimangono collocati ad esaurimento, nel livello
economico Bs - ed esercitano le mansioni previste dalle previgenti disposizioni ad essi
riferite.
ART. 19
Nuovi profili
1.
Con i decreti ministeriali adottati ai sensi
dellart. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tutti citati
nella declaratoria del personale inserito nella categoria C di cui allallegato 1,
sono stati individuati o ridefiniti i seguenti profili sanitari:
- infermiere
- infermiere pediatrico
- tecnico sanitario di radiologia medica
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico
- igienista dentale
- fisioterapista
- tecnico audioprotesista
- ortottista - assistente di oftalmologia
- tecnico ortopedico
- tecnico audiometrista
- terapista della neuro e psicomotricità
delletà evolutiva
- tecnico delleducazione e riabilitazione
psichiatrica e psicosociale
- tecnico della prevenzione nellambiente e nei
luoghi di lavoro
- terapista occupazionale
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare
- assistente sanitario
- logopedista
- ostetrica
- dietista
- podologo
- tecnico di neuro fisiopatologia.
2.Nei seguenti profili di cui al comma 1 sono
riconducibili i profili a fianco di ciascuno indicati già inseriti nelle ex posizioni
funzionali di sesto e settimo livello confluite rispettivamente nelle categorie C e D ,
fatto salvo quanto sarà previsto dai decreti del comma 1 in tema di equipollenza dei
diplomi conseguiti in base al pregresso ordinamento:
infermiere infermiere professionale
infermiere pediatrico vigilatrice dinfanzia
tecnico sanitario di radiologia medica tecnico di
radiologia medica
tecnico sanitario di laboratorio biomedico tecnico
di laboratorio medico
igienista dentale tecnico igienista dentale
fisioterapista terapista della riabilitazione
tecnico audioprotesista audioprotesista
ortottista - assistente di oftalmologia ortottista
assistente sanitario assistente sanitario
logopedista logopedista
ostetrica ostetrica
dietista dietista
podologo podologo
tecnico di neuro fisiopatologia tecnico di neuro
fisiopatologia
tecnico della prevenzione nellambiente e nei
luoghi di lavoro vigile sanitario
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista
educatore professionale educatore professionale
3. Sono confermati i profili di
puericultrice, di odontotecnico ; ottico ; massaggiatore non vedente . Il relativo
personale è inquadrato nelle categorie B - livello Bs - o C o D, a seconda
dellappartenenza, rispettivamente, alle ex posizioni funzionali di quinto, di sesto
o di settimo livello, ed esercita le mansioni previste dalle previgenti disposizioni
legislative o regolamentari di riferimento.
4.
Le parti - in caso di eventuali modificazioni
e integrazioni dei profili sanitari da parte del Ministero della Sanità ovvero a seguito
della definizione della formazione complementare - si incontreranno per
lindividuazione della
5.
Con il presente contratto sono istituiti i
seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie sottoindicate e le cui
mansioni sono indicate nellallegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B, nel livello B super
(Bs):
- operatore tecnico specializzato
- coadiutore amministrativo esperto
CATEGORIA C :
- programmatore
CATEGORIA D :
- collaboratore tecnico - professionale
- collaboratore amministrativo - professionale
CATEGORIA D, nel livello D super
(Ds):
- collaboratore tecnico - professionale esperto
- collaboratore amministrativo - professionale
esperto
- collaboratore professionale assistente sociale
esperto
6. Dallentrata in vigore del presente
contratto, nella categoria B, il profilo delloperatore tecnico specializzato
sostituisce loperatore tecnico ricollocato ai sensi dellart. 40 del DPR 20
novembre 1990, n. 384.
7.
La denominazione generale dei profili
compresi nelle ex posizioni funzionali di VI, VII e VIII livello di cui alla tabella all.
1 al DPR 20 novembre 1990, n. 384, confluite nelle categorie C e D, assumono la
denominazione a fianco di ciascuno indicata :
CATEGORIA C :
a) operatore professionale di 1^ categoria
collaboratore = operatore professionale sanitario
b) assistente sociale = operatore professionale
assistente sociale
CATEGORIA D :
a) operatore professionale di 1^ctg coordinatore =
collaboratore professionale sanitario
b) assistente sociale coordinatore = collaboratore
professionale assistente sociale
c) collaboratore amministrativo = collaboratore
amministrativo-professionale
CATEGORIA D, nel livello Ds :
a) operatore professionale dirigente = collaboratore
professionale sanitario esperto
b) collaboratore coordinatore = collaboratore
amministrativo-professionale esperto
8.
Le aziende ed enti, secondo le norme del
proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze funzionali, istituiranno con
oneri a proprio carico i posti di organico per i nuovi profili previsti dal presente
articolo da inserire nelle categorie B, C e D secondo la declaratoria dei relativi
profili.
CAPO III
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ART. 20
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni
1.
Le aziende ed enti, sulla base dei propri
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di
servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni
con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2.Le posizioni organizzative, a titolo
esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di
direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed
organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di:
attività di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; di
coordinamento di attività didattica.
3.
La graduazione delle funzioni è definita da
ciascuna azienda o ente in base a criteri adottati per valutare le posizioni organizzative
individuate. Nella graduazione delle funzioni le aziende ed enti tengono conto, a titolo
esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con riferimento alla loro
specifica situazione organizzativa :
a) livello di autonomia e responsabilità della
posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di posizioni dirigenziali
sovraordinate ;
b) grado di specializzazione richiesta dai compiti
affidati ;
c) complessità delle competenze attribuite ;
d) entità delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e strumentali direttamente gestite ;
e) valenza strategica della posizione rispetto agli
obiettivi aziendali.
ART. 21
Affidamento degli incarichi per le posizioni
organizzative e loro revoca - indennità di funzione
1.
Le aziende o enti formulano in via preventiva
i criteri generali per conferire al personale indicato nel comma 2 gli incarichi relativi
alle posizioni organizzative istituite.
2.
Per il conferimento degli incarichi le
aziende o enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali
posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisite dal
personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D
nonché - limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale - nella
categoria C per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con lassetto
organizzativo dellazienda o ente.
3.
Gli incarichi sono conferiti con
provvedimento scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta lindennità
di funzione prevista dallart. 36 , da attribuire per la durata dellincarico.
Al finanziamento dellindennità si provvede con il fondo previsto dallart. 39.
4.
Il risultato delle attività svolte dai
dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di funzione è soggetto a specifica e
periodica valutazione di cadenza non inferiore allanno. La valutazione positiva dà
anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
5.
A tal fine le aziende e gli enti determinano
in via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da gestire
attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
6.
In caso di eventuale valutazione negativa,
gli organismi di cui al comma 5, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in
contraddittorio le considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale
o da persona di sua fiducia.
7.
Lesito della valutazione periodica è
riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene conto
nellaffidamento di altri incarichi.
8.
La revoca dellincarico comporta la
perdita dellindennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il
dipendente resta inquadrato nella categoria di
appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il
trattamento economico già acquisito ai sensi dellart. 35 ed ove spettante quello
dellart. 36, comma3;
9.
Il personale della categoria C cui sia stato
conferito lincarico di posizione organizzativa con le modalità del comma 3 e lo
abbia svolto per un periodo di sei mesi - prorogabile ad un anno - con valutazione
positiva , in presenza di posto vacante del medesimo profilo nella dotazione organica
della categoria D, partecipa alla selezione interna dellart 16 sulla base di un
colloquio con precedenza nel passaggio. In tal caso le aziende ed enti valutano, in
rapporto ai costi, la opportunità della riconversione nella categoria D del
corrispondente posto della categoria C.
ART. 22
Norma finale e transitoria
1.
Nella prima applicazione dellart. 19,
comma 8, le aziende ed enti che - in rapporto alle proprie necessitàorganizzative
prevedono nelle dotazioni organiche i nuovi profili di programmatore, collaboratore
tecnico-professionale e collaboratore tecnico-professionale esperto, in presenza di
dipendenti che - in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla
declaratoria del nuovo profilo - svolgono le relative mansioni, anche appartenendo ad un
profilo diverso purché collocato nella stessa categoria o livello economico, li
inquadrano, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, nel nuovo
profilo con il trattamento economico in godimento. In caso di mancato consenso il
dipendente resta assegnato al profilo di provenienza e torna a svolgere le attribuzioni
proprie del profilo stesso.
2.
Linquadramento avviene previa
trasformazione dei posti già occupati dai dipendenti, con le conseguenti operazioni di
ridefinizione delle relative dotazioni organiche. In caso di più aventi titolo rispetto
ai posti previsti si applicano i criteri di cui allart. 17, comma 3.
3.
I dipendenti inquadrati nella categoria B,
livello iniziale, in servizio alla data del 1 gennaio 1998, sono ammessi a partecipare
alle selezioni interne per il passaggio alla categoria C del corrispondente profilo anche
se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado purché con cinque anni di
esperienza lavorativa nel livello di appartenenza al momento della selezione e fatti
comunque salvi i titoli abilitanti per legge. I requisiti di passaggio alla categoria C
del personale appartenente alla categoria B livello iniziale previsti dalla declaratoria
allegata al presente contratto riguardano il personale assunto dopo il 1 gennaio 1998.
4. E confermata la posizione
organizzativa delloperatore tecnico coordinatore, ove prevista nella dotazione
organica delle aziende ed enti, alla quale si accede per selezione interna ai sensi
dellart. 17, con una anzianità lavorativa di cinque anni complessivi nella
categoria B. Tale operatore cura il coordinamento delle attività dei servizi operai ed
assimilati a lui affidati con assunzione di responsabilità del proprio operato,
assicurando per quanto di competenza le attività specialistiche richieste. La posizione
delloperatore tecnico coordinatore una volta istituita ha carattere permanente ed è
compensata con lindennità professionale specifica indicata nella tabella allegato
6.
5.
Per il personale che, in prima applicazione
dellart. 19, comma 7, viene inquadrato nelle figure di collaboratore
amministrativo-professionale e collaboratore amministrativo-professionale esperto, le
aziende ed enti provvedono alla formalizzazione del settore di attività tra quelli
indicati nella declaratoria dellallegato 1 al quale i dipendenti appartenenti al
precedente profilo siano stati adibiti da data non anteriore all1.1.1994, termine
iniziale di decorrenza per la parte normativa del CCNL del 1.9.1995. Ai fini
dellapplicazione dellart. 26 del d.lgs. n. 29 del 1993, sono considerate
equipollenti allex carriera direttiva tutte le ex posizioni funzionali confluite
nella categoria D.
6.
In attesa del regolamento previsto
dallart. 14 e sino alla sua entrata in vigore, restano confermate - per la copertura
dei posti vacanti già di operatore professionale di prima categoria coordinatore del
personale infermieristico (ora inseriti nella categoria D - livello iniziale ) - le norme
previste dal D.M. 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni
esclusivamente per i posti di caposala. Con lentrata in vigore del presente
contratto le aziende ed enti , ai fini delle selezioni, potranno prevedere mediante
trasformazione dei posti esistenti o nuova istituzione, quelli per i quali è possibile
laccesso anche con gli altri requisiti indicati nella relativa declaratoria.
7. Nel caso di progressione interna nel sistema
classificatorio ai sensi degli artt. 16 e 17, comma 1, le aziende ed enti comunicano per
iscritto ai dipendenti interessati, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1997, n. 152, il nuovo
inquadramento conseguito nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso
correlate. Il personale riclassificato, ai sensi del presente comma, non è soggetto al
periodo di prova.
8.
Sono portate a compimento le procedure
selettive o concorsuali pubbliche eventualmente in corso alla data di entrata in vigore
del presente contratto. I vincitori sono inquadrati nella categoria e nel profilo ove
risulta confluita la posizione funzionale ed il profilo cui si riferiva la procedura
selettiva o concorsuale. Lutilizzo delle graduatorie concorsuali avviene nel
rispetto delle norme previste dal regolamento indicato nellart. 14.
PARTE III
TITOLO I
FLESSIBILITÁ DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
Particolari tipi di contratto
ART. 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle categorie
di personale del sistema di classificazione previsto dal presente contratto mediante:
a) assunzione, nellambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2.
Nel caso del comma 1 lett. b) la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene
automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In essa deve essere
indicata leventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente
intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti.
3.
Lazienda o ente, entro il predetto
termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di
lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione
alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio.
4.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo
pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere
unaltra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante
liscrizione ad albi professionali.
5.
Lazienda o ente, ferma restando la
valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai
dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dallart. 1, comma 58
bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i
nuovi assunti con rapporto di lavoro a part-time la dichiarazione di non trovarsi in una
delle condizioni di incompatibilità richiamate dal comma 4 deve essere dichiarata
allatto della stipulazione del contratto individuale come previsto dallart.
14, comma 5, del CCNL del 1 settembre 1995.
6.
Nel caso di verificata sussistenza di un
conflitto di interessi tra lattività esterna del dipendente - sia subordinata che
autonoma - con quella specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività
lavorativa debba intercorrere con unamministrazione pubblica, lazienda o ente
nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7.
Il dipendente è tenuto a comunicare, entro
quindici giorni, allazienda o ente nella quale presta servizio leventuale
successivo inizio o la variazione dellattività lavorativa esterna.
8.
Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il limite percentuale del 25% della
dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno inserito nei contingenti delle
categorie di personale di cui al nuovo sistema di classificazione del personale, di cui
allart. 13, con particolare riguardo al comma 4, può essere arrotondato per eccesso
onde arrivare comunque allunità.
9.
Per le nuove assunzioni con rapporto di
lavoro part - time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nellart. 39
della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che non incidono sul
contingente del comma 8.
10.
Le aziende o gli enti, in presenza di
particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente
individuate nel contratto collettivo integrativo, possono elevare il contingente del comma
8 di un ulteriore10%. In deroga alle procedure previste da detto comma, le domande per la
trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza
trimestrale ed accolte a valere dal primo giorno del trimestre successivo, ai sensi del
comma 2.
11.
Qualora il numero delle richieste relative
ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza :
- ai famigliari che assistono persone portatrici di
handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o
affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti ;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro
numero.
12.Lavvenuta trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale, ai sensi del d.lgs. 152/1997, è comunicata per iscritto al
dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con lindicazione della durata e
dellarticolazione dellorario e della prestazione lavorativa di cui
allarticolo successivo, secondo quanto concordato con lazienda o ente.
ART. 24
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a
tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In
ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
- con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale
verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione(settimana, mese
o anno).
3.
In presenza di particolari e motivate
esigenze il dipendente può concordare con lazienda o ente ulteriori modalità di
articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nellambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui allart. 4,
in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale
praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura
dellattività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della
situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle
tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta
dallazienda o ente avviene con il consenso scritto dellinteressato.
4.
Tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto al ripristino del rapporto a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla
trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
ART. 25
Trattamento economico - normativo del personale
a tempo parziale
1. Nell'applicazione degli altri istituti
normativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno
ivi compreso il diritto allo studio previsto dallart. 20 del D.P.R. 384/1990 .
2. Il personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste
dalla legge. Per eccezionali e temporanee esigenze organizzative delle aziende o enti, il
personale a tempo parziale è tenuto alleffettuazione di lavoro supplementare, entro
il limite di 30 ore complessive distribuite nellarco dellanno, con la
corresponsione della ordinaria retribuzione oraria ovvero, a richiesta del dipendente, con
recupero in altre giornate.
3.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è
commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
4. Il trattamento economico, anche
accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi
compresa lindennità integrativa speciale e leventuale retribuzione
individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente
alla stessa qualifica e profilo professionale.
5.
La contrattazione integrativa stabilisce i
criteri per lattribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché di
altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche
in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
6.
Il trattamento previdenziale e di fine
rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art.8 della legge554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
TRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 26
Orario di lavoro
1.
Lorario di lavoro è di 36 ore
settimanali ed è funzionale allorario di servizio e di apertura al pubblico. I
criteri delle politiche dellorario di lavoro, nellambito di quanto previsto
dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dallart. 4, comma 2
punto VIII.
2.
Lorario di lavoro viene determinato
sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in
favore dellutenza particolarmente finalizzato alleliminazione delle liste di
attesa;
-
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed
altre amministrazioni pubbliche.
-
erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore
pomeridiane per le esigenze dellutenza.
3.
La distribuzione dellorario di lavoro
è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di
articolazione dellorario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli
istituti che rendano concreta una gestione flessibile dellorganizzazione del lavoro
e dei servizi, in funzione di unorganica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove
le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nellarco delle dodici
o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della
lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed
annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte
ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un
minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi allanno, con orario
di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema
di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in
determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze
dellutenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in
turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire
il recupero psico - fisico; una durata della prestazione non superiore alle dodici ore
continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove lattuale articolazione del turno
fosse superiore.
f) priorità nellimpiego flessibile, purché
compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in
situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in
attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
g) tendenziale riallineamento dellorario reale
con quello contrattuale.
4.
Il lavoro deve essere organizzato in modo da
valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilità di ogni operatore
nellassolvimento dei propri compiti istituzionali.
5.
Losservanza dellorario di lavoro
da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi
particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole
aziende ed enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture
interessate.
ART. 27
Riduzione dellorario
1.
Per il personale adibito a regimi di orario
articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale ai sensi
dellart. 26, finalizzati al miglioramento dellefficienza e dellefficacia
delle attività istituzionali ed, in particolare, allampliamento dei servizi
allutenza, i contratti collettivi integrativi potranno prevedere, con decorrenza
stabilita nella medesima sede ed in via sperimentale, una riduzione dellorario fino
a raggiungere le 35 ore medie settimanali.
2. I maggiori oneri derivanti
dallapplicazione della suddetta riduzione dovranno essere fronteggiati con
proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli
assetti organizzativi oppure, ove ulteriormente necessario, con risorse appositamente
individuate in sede di contrattazione integrativa.
ART. 28
Mansioni superiori
1.Il presente articolo
completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dellart. 56 del
d.lgs n. 29 del 1993 per la parte demandata alla contrattazione.
2.Nellambito del nuovo
sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano
"mansioni immediatamente superiori":
a) allinterno delle categorie B e D, le
mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del
livello super secondo la declaratoria riportata nellallegato 1 del presente
contratto;
b) allinterno delle categorie A e C, le
mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente
superiore.
c) le mansioni svolte dal personale collocato
nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.
3. Non sono mansioni
immediatamente superiori quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente
allamedesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica della
progressione orizzontalesuperiore a quella di appartenenza.
4. Il conferimento delle
mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi :
a) vacanza di posto in organico, per non più
di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per
la copertura del posto vacante;
b) sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dellassenza per ferie, per
la durata dellassenza.
5. Il conferimento delle
mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al
dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo
i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dallentrata
in vigore del presente contratto, previa consultazione dei soggetti di cui allart.
9, comma 2, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La
disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in
vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
6. Il dipendente assegnato
alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti
economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle
relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di
retribuzione individuale di anzianità , di fascia retributiva nella propria posizione
nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista
per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per
la durata delle mansioni dallindennità attribuita al profilo di riferimento.
7. Per quanto non previsto dal
presente articolo resta ferma la disciplina dellart. 56 del d.lgs. 29/1993.
CAPO III
ART. 29
Formazione e Aggiornamento professionale
1.Nellambito dei
processi di riforma delle aziende sanitarie e degli enti, la formazione costituisce una
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la
realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo
sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale
e più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali
di rinnovamento e produttivi da perseguire.
2.Lattività formativa si
realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati
allottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo
sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. Lattività
formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati
nellambito della contrattazione integrativa di cui allart. 4, comma 2 punto V.
Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del
personale nellambito dei processi di mobilità.
4.La formazione del personale di
nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata
rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti
dallAmministrazione ai sensi del comma precedente.
5.Le iniziative di formazione
riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco
sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza
salvo che per i corsi di cui alla lettera b). I dipendenti comandati in servizio presso le
aziende o gli enti di nuova istituzione, in attesa del loro inquadramento presso
lente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da
questultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere
obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo ed in particolare definiscono:
a) percorsi di formazione con esame finale
collegato al sistema di classificazione, ai sensi dellart. 16, comma 2;
b) corsi di aggiornamento finalizzati
allobiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed
autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di
aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei programmi di cui al comma 2 ,
con particolare riguardo:
- ai processi di innovazione tecnologica ed
organizzativa ;
- ai processi di ristrutturazione,
riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi ;
- alle discipline che riguardano
lorganizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del
personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione
regionale e locale dei servizi.
5. Le attività di formazione
obbligatoria si concludono con laccertamento dellavvenuto accrescimento della
professionalità del singolo dipendente, certificato attraverso lattribuzione di un
apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di
formazione.
6. Il personale che partecipa alle
attività di formazione obbligatoria organizzate dallente è considerato in servizio
a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dellamministrazione. I corsi
sono tenuti, di norma, durante lorario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori
dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti,
il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione
integrativa, fermo restando il debito orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere
particolari articolazioni dellorario settimanale e quantificare le ore necessarie a
garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali, alla luce dei
principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e loccupazione formalizzati
nellintesa del 22 dicembre 1998.
7. Laggiornamento
obbligatorio stabilito dallazienda o ente è svolto in orario di lavoro riguarda
anche:
a) luso di testi, riviste tecniche ed
altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
b) luso di tecnologie audiovisive ed
informatiche;
c) la ricerca finalizzata del personale in
base a programmi definiti dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi
regionali;
d) il comando finalizzato previsto
dallart. 45 del DPR 20. 12. 1979, n. 761, con la precisazione che esso è disposto
dallazienda o ente, cui compete di stabilire se ed in quale misura e per quale
durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro.
8. Per lattuazione dei
programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti
pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia
di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi
dellart.7, lett. e) del d.lgs. n. 39 del 1993.
9. Nellambito degli
obiettivi di cui allart. 12 del presente contratto le aziende e gli enti promuovono
la formazione e laggiornamento specifico del personale cui viene attribuito
lincarico di cui allart. 21.
10. Per garantire le
attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse già
disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/1995
relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme
di legge ovvero da particolari normative dellUnione Europea, in conformità a quanto
previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
11. Laggiornamento
facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche
in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dellorario di lavoro.
Nellaggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche listituto del
comando finalizzato di cui allart. 45 del DPR 20.12.1979 n. 761, così come
modificato dal comma 7, lett. d).
12. Qualora lazienda o
ente ritenga laggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con
i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con
lattività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle
relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere
formativo.
13. In attuazione dellaccordo
integrativo di cui allart. 4, comma 2 punto V, il dirigente responsabile accoglie le
domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati
alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori
fornendo a tutti, a rotazione, lopportunità di partecipazione ai programmi di
aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dallart. 61 del d.lgs. n. 29 del
1993.
14. La partecipazione del
personale allattività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti
dallart. 6 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale
obbligatorio del personale organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del
personale.
15. Le attività di cui al
comma 14 sono riservate di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, con leventuale integrazione di docenti esterni.
16. Il personale è ammesso
alla didattica secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole aziende ed
enti, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
17. Lattività
didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un
compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dellimpegno per la preparazione delle
lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività
degli organi didattici. Se lattività in questione è svolta durante lorario
di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20 % per limpegno nella
preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori
dellorario di lavoro.
PARTE IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO TRANSITORIO DEL
NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 30
Trattamento economico stipendiale di prima
applicazione
1. Per effetto della prima
applicazione del nuovo sistema di classificazione, a decorrere dal 1 gennaio 1998 e sino
al 31 ottobre 1998 la struttura della retribuzione del personale è così
rideterminata:
a) Il trattamento economico iniziale del
personale inserito nelle categorie è indicato nella tabella allegato 3. Esso è formato
dallo stipendio tabellare iniziale già previsto dallart. 41, comma 4, tabella A del
CCNL del 1 settembre 1995 e dal CCNL del 27 giugno 1996 nonché dallindennità di
qualificazione professionale di cui allart. 45, commi 1 e 2 del medesimo CCNL del
1995 nella misura comune agli appartenenti ai profili provenienti dalle stesse posizioni
funzionali (tabella allegato 4).
b) Nel periodo di permanenza del dipendente
nella categoria, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il
trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive i cui valori economici
annui sono stabiliti nella tabella allegato 5, primo e secondo prospetto.
2. Il trattamento economico
stipendiale della prima fascia prevista dalla lettera b) sostituisce e assorbe le seguenti
voci retributive:
trattamento economico iniziale di cui alla
lettera a);
la misura intera della maggiorazione
dellindennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità di cui allart. 45, commi 3, 4 e 5 del CCNL del 1 settembre 1995.
3. Il valore economico della
seconda, terza e quarta fascia si aggiunge allimporto della fascia retributiva
precedente ed assume il valore globale indicato nel secondo prospetto della tabella
allegato 5.
4. Il trattamento economico
iniziale e le successive fasce retributive sono erogati per 13 mensilità.
5. A decorrere dalll
gennaio 1998 al personale resta attribuito, quale indennità denominata
"professionale specifica", il valore economico derivante dalleventuale
residuo dellindennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilità di cui allart. 45, commi 1 e 2 del CCNL del 1 settembre 1995
eventualmente non utilizzata ai fini del comma 1. I valori annui di tale indennità
residua sono riportati nella tabella allegato 6 e vengono corrisposti per 12 mensilità
esclusivamente ai profili ivi indicati.
6. Limporto
dellindennità professionale specifica di cui al comma 5 confluisce, comunque, nel
fondo dellart. 39 in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 31
Norme transitorie e finali
dellinquadramento economico
1. In prima applicazione, il
personale in servizio al 1 gennaio 1998 è inquadrato dalla stessa data, senza incremento
dei costi, nelle nuove fasce retributive secondo le indicazioni contenute nella tabella
allegato 7, salvo quanto previsto dallart. 18, comma 3 e dai commi 6 e 7 del
presente articolo.
2. Al personale cui alla data
del comma 1 risulti attribuito- come da allegato 7 - un trattamento economico superiore a
quello delle fasce di inquadramento, la differenza è mantenuta come assegno ad personam
riassorbibile con lacquisizione della fascia successiva.
3. Le aziende ed enti che non
abbiano ancora provveduto allattuazione dellart. 45, comma 3 e seguenti del
CCNL del 1 settembre 1995 sia nella prima fase applicativa sia in quella conseguente
allart. 2, comma 4 del CCNL del 27 giugno 1996 , in deroga a quanto previsto
dallart. 35, comma 1, lettera a), possono procedere allattribuzione della
prima fascia retributiva con le nuove modalità solo dopo aver portato a termine le
procedure del citato art. 45.
4. Data la natura dinamica
dellart. 45 di cui al comma 3, si conferma la sua applicabilità anche dopo le prime
due fasi di attuazione dei CCNL del 1 settembre 1995 e del CCNL del 27 giugno 1996, nei
limiti dei contingenti economici disponibili. Pertanto, il personale che in tali aziende
ed enti sia risultato beneficiario della maggiorazione dellindennità di
qualificazione professionale dopo l1 gennaio 1998 è collocato nella fascia
corrispondente di cui alla tabella allegato 7, con la decorrenza del relativo beneficio.
Lart. 45 citato cessa di produrre gli effetti con lentrata in vigore del
presente contratto, fatto salvo il comma 3.
5. Il personale infermieristico che
ha beneficiato delle maggiorazioni della relativa indennità previste dallart. 49,
comma 1, secondo periodo e comma 4, primo periodo del DPR 28 novembre 1990, n. 384
successivamente al 1 gennaio 1998 o ne beneficierà entro il 31 dicembre 1999 è
inquadrato nelle relative fasce retributive indicate alla tabella allegato 7, con
decorrenza dalla data dellavvenuta maggiorazione.
6. Il personale infermieristico di
ex VII livello che usufruisce dellindennità infermieristica maggiorata di cui
allart. 49, comma 1, 2° periodo DPR 384/1990 ma non risulti in nessun caso
beneficiario dellart. 45, comma 3 e seguenti del CCNL del 1 settembre 1995 è
collocato nelle fasce, secondo il disposto della tabella allegato 7, con una integrazione
di £. 111.000 annue lorde, decorrente dallentrata in vigore del presente contratto.
7. Al personale di livello VIII
bis, con decorrenza dallentrata in vigore del presente CCNL è attribuita una
integrazione del trattamento economico iniziale da inserire nella colonna D della tabella
allegato 4 di £. 257.000 annue lorde.
8. Tutti gli assegni attribuiti a
titolo personale per effetto del presente articolo e della tabella allegato 7 la cui
corresponsione grava sul fondo dellart. 39 rimangono nel fondo stesso al momento
della cessazione dal rapporto di lavoro a qualsiasi titolo del personale che ne era
destinatario.
9. Al personale neo assunto nel
periodo transitorio dal 1 gennaio al 31 ottobre 1998 viene attribuito il trattamento
economico iniziale previsto dalla tabella allegato 3 per la categoria di appartenenza
nonché lindennità di cui allart. 30 comma 5, ove spettante.
10. In caso di passaggio tra
categorie o di livello economico allinterno di una categoria, il dipendente
acquisisce il trattamento economico iniziale previsto per il nuovo profilo conseguito.
Qualora il trattamento economico in godimento della fascia retributiva di appartenenza
risulti superiore, il dipendente conserva il trattamento più favorevole che sarà
assorbito con la acquisizione della successiva fascia retributiva nel profilo di nuovo
inquadramento. Al dipendente va altresì corrisposta - ove spettante al nuovo profilo
acquisito - la indennità di cui allart.30, comma 5 . Non si dà luogo al
riassorbimento della differenza stipendiale se lincremento del tabellare è
derivante dai rinnovi contrattuali. Tale disposizione si applica anche per i passaggi
successivi al primo inquadramento.
11. In caso di passaggio di profilo
di cui allart. 17, comma 3, il dipendente conserva la fascia retributiva in
godimento ed acquisisce la indennità professionale specifica del nuovo profilo ove
spettante
12. Al personale proveniente
per processi di mobilità volontaria da altre aziende ed enti del comparto resta
attribuita la fascia economica conseguita nellamministrazione di provenienza. A tal
fine le aziende ed enti prima di procedere alla mobilità verificano le proprie
disponibilità nel fondo di riferimento.
13. La misura comune delle
indennità di cui allart.30, comma 1 lett. a) come specificata nella tabella
allegato 4, colonna quarta, che confluisce nel trattamento economico iniziale, in quanto
già emolumento fisso e continuativo, ne mantiene le caratteristiche ed è, pertanto,
utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza Stessa caratteristica mantiene la
parte residua di detta indennità, denominata "indennità professionale
specifica", in quanto proveniente dal medesimo emolumento nonchè le integrazioni
previste dai commi 6 e 7.
CAPO II
NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
ART. 32
Struttura della retribuzione ed incrementi
tabellari
1. Dal 1 novembre 1998 la struttura
della retribuzione dei dipendenti delle aziende ed enti in applicazione dellart. 30
è così rideterminata.
a) trattamento economico iniziale costituito:
dallo stipendio tabellare iniziale e dalla misura comune dellex indennità di
qualificazione professionale dellart. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1 settembre 1995 e
CCNL del 27 giugno 1996;
b) indennità integrativa speciale;
c) retribuzione individuale di anzianità;
d) fascia retributiva superiore;
e) indennità professionale specifica;
f) trattamento economico legato alle
condizioni di lavoro e relative indennità;
g) compensi legati alla produttività collettiva e
al miglioramento dei servizi e premi per la
qualità della prestazione individuale;
h) compensi per lavoro straordinario;
i) indennità di funzione
2. Le voci di cui alle
lettere c) e d) sono corrisposte ove acquisite e le voci dalla lettera e) alla lettera i)
ove spettanti ;
3. Al personale, ove
spettante , è anche corrisposto lassegno per il nucleo familiare ai sensi della
legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni:
4. Il trattamento tabellare
iniziale dei dipendenti di cui alla tabella allegato 4, colonna C , è incrementato degli
importi mensili lordi per tredici mensilità secondo quanto previsto nella tabella all. 8,
a decorrere dalle date indicate nei relativi prospetti. Il trattamento economico iniziale
annuo risulta dalla tabella allegato 9.
5. In attuazione del comma 4, i
valori delle fasce economiche indicati nella tabella allegato 5, sono sostituiti - con le
decorrenze ivi indicate - da quelli previsti nelle tabelle allegato 10 e 11. Di
conseguenza i valori della tabella allegato 7 sono da aggiornare in modo automatico.
6. Il valore
dellindennità professionale specifica di cui alla tabella 6 rimane invariato.
ART. 33
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Gli incrementi del
trattamento economico previsti dallart 32, commi 4 e 5 hanno effetto con le
decorrenze previste nelle tabelle sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di
quiescenza, ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sullindennità premio di
servizio, sullindennità dellart. 32 del CCNL del 1 settembre 1995,
sullequo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto. Il trattamento economico da prendere a base per
il compenso del lavoro straordinario di cui allart. 34 è quello previsto dalla
tabella allegato 9, colonna C dei relativi prospetti con le decorrenze ivi indicate. Agli
effetti dellindennità premio di servizio, dellindennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dallart. 2122 del c.c., si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti
dalla tabella allegato 8 e seguenti sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli
importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale del biennio economico.
ART. 34
Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario
non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro
straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di
servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti
si incontrano almeno tre volte lanno per valutare le condizioni che ne hanno resa
necessaria leffettuazione.
3. Le aziende ed enti
determinano le quote di risorse che in relazione alle esigenze di servizio preventivamente
programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. 502 del
1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.), sulla base dei criteri definiti
ai sensi dellart. 4, comma 2, punto XI. Lutilizzo delle risorse
allinterno delle unità operative delle predette articolazioni aziendali è
flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà
superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. I limiti individuali del comma 3
potranno essere superati - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non
più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore
annuali .
5. Nella determinazione dei
limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta
disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a
pubblici concorsi indetti dallazienda o ente) o altri organismi collegiali, ivi
operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi;
dellassistenza allorganizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le prestazioni di lavoro
straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi sostitutivi da
fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi
retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in
godimento;
b) indennità integrativa speciale
(IIS), in
godimento nel mese di dicembre dellanno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due
precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al
comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
9.La misura oraria dei
compensi per lavoro straordinario dal 1 gennaio 1998 resta confermata nei valori spettanti
al 31.12.1997. Successivamente è adeguata secondo le decorrenze degli incrementi del
trattamento tabellare iniziale.
10. Il fondo per la
corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi
dellart. 38, comma 1.
CAPO III
Sviluppo professionale
ART. 35
Criteri per la progressione economica
orizzontale
1.La progressione economica
prevista dallart.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto
collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dallart. 31 comma 3 e nel
limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui allart.
39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa :
a) per i passaggi alla prima, seconda e terza
fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle
prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, allimpegno e alla
qualità della prestazione individuale ;
b) per i passaggi allultima fascia di ciascuna
categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto
a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto :
del diverso impegno, manifestato anche in
attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle
prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con lutenza;
del grado di coinvolgimento nei processi aziendali,
di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle
esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità
programmata per leffettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle
tipologie operative del profilo di appartenenza ;
delliniziativa personale e della
capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dellorganizzazione del
lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza
esterna.
2. Nellambito della
determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa
verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purchè in
modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam
di cui allart. 31.
3. Per utilizzare gli
elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate
metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli
dipendenti.
4. I passaggi da una fascia
retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1°
gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una
posizione organizzativa ai sensi dellart. 21 - selezionati in base ai criteri del
presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle
risorse presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il
numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte
nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
5. I passaggi dei dipendenti
che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della categoria o del livello
di appartenenza, secondo lart. 21 comma 9.
ART. 36
Misura dellindennità di funzione
1. Al dipendente cui sia conferito
lincarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete,
oltre al trattamento economico iniziale di cui alla tabella 9 secondo la categoria e
livello di appartenenza ed alla retribuzione di risultato, unindennità di funzione
in misura variabile da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 18.000.000.
2. Tale indennità assorbe i
compensi per lavoro straordinario.
3. Nel casi in cui per
effetto di una diversa organizzazione dellazienda o ente , la posizione
organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno tre anni abbia
sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso
viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia
già raggiunto lultima fascia, allo stesso viene attribuito - a titolo personale -
un importo pari allultimo incremento di fascia ottenuto .
PARTE V
SISTEMI DI FINANZIAMENTO
ART. 37
Finanziamento del sistema classificatorio
1. I passaggi degli
artt. 16 e 17
avvengono nei limiti previsti dalla dotazione organica dellazienda o ente sulla base
della programmazione aziendale in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento
del personale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Le aziende ed enti
provvedono, con oneri a proprio carico, alla istituzione nella dotazione organica dei
nuovi profili ritenuti necessari sulla base delle proprie esigenze organizzative che non
siano derivanti dalle trasformazioni previste dallart. 22.
ART. 38
Finanziamento dei trattamenti accessori
1.Dal 1 gennaio al 31
dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per
lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo
o danno, si provvede con i fondi già previsti dallart. 43, comma 2, punti 1) e 2)
del CCNL del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 -
relativo al secondo biennio economico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui
ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo
per il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla
base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si
provvede agli stessi compensi unificando i due fondi che - dalla medesima data -
assumeranno la denominazione di " Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per
la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno".
2. Al fine dellutilizzo
del fondo di cui al comma 1 sono confermate tutte le indennità per particolari condizioni
di lavoro previste dallart. 44 del CCNL 1 settembre1995 e dal CCNL 27 giugno 1996
nonché le modalità della loro erogazione, fatto salvo quanto previsto dallart. 41,
comma 7. A tal fine, dal 31.12.1999 il fondo stesso è incrementato da una quota pari allo
0,06% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto degli oneri
riflessi.
3. A decorrere dal 1 gennaio
1998, sono unificati anche i fondi disciplinati dallart. 46, comma 1, punti 1) e 2)
del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la
qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e
per il miglioramento dei servizi, nellammontare consolidato al 31 dicembre 1997, con
le seguenti precisazioni:
a) nel consolidamento del fondo della
produttività collettiva non va considerato quanto connesso alle risorse aggiuntive
previste dallart. 3, comma 1 del CCNL del 27 giugno 1996 e dallart. 17 del
CCNL del 22 maggio 1997;
b) qualora gli incrementi derivino da economie
di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi
incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
attività.
c) a partire dall1.1.1999 la
contrattazione integrativa, nellambito del fondo, definirà le risorse da destinare
allincentivazione della produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi
attraverso la corresponsione dei premi di produttività collettiva ed individuale .
d) resta confermata la possibilità di
utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di
eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1;
4. Il fondo previsto nel
comma 3 è denominato "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali". Esso è,
altresì, alimentato, annualmente, in presenza delle relative condizioni:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1998 con le
risorse derivanti: dallattuazione dellart. 43 della legge 449/1997, nella
misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa; dalle economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai
sensi e nei limiti previsti dalla legge 662/1996 e successive modificazioni ed
integrazioni.; da altre disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle
aziende ed enti ad incentivi del personale.
b) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base
del consuntivo 1997, dell1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato
con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio,
secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei
bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi - correlati
ad incrementi quali - quantitativi di attività del personale - concordati tra Regioni e
singole aziende ed enti e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro in
termine prestabilito ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Le Regioni, ai sensi degli
artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, possono favorire lassunzione e
perseguimento - da parte delle aziende ed enti - di obiettivi strategici relativi al
consolidamento del processo di riorganizzazione in atto ovvero collegati al reale recupero
di margini di produttività, alla cui realizzazione finalizzano lincremento del
fondo di cui al comma 4 dell1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al
1997. Le Regioni possono, altresì , favorire da parte delle aziende ed enti interventi di
sviluppo occupazionale o interventi correlati ai processi riorganizzativi anche a seguito
di innovazioni tecnologiche da definirsi in sede di contrattazione integrativa, alla
realizzazione dei quali finalizzeranno un ulteriore quota di incremento dello stesso fondo
pari allo 0,2 % del medesimo monte salari 1997.
6. La verifica del
raggiungimento dei risultati di cui al comma 4, lett. b) ed al comma 5 è affidata al
nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interni ed è, in ogni caso, condizione
necessaria per lerogazione dei compensi relativi alla produttività, secondo le
modalità stabilite in contrattazione integrativa.
7. Il fondo della
produttività collettiva di cui al comma 3 , è decurtato in sede di contrattazione
integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per finanziare il fondo
dellart. 39. Tale decurtazione avverrà da data non anteriore al 1 luglio 1999.
ART. 39
Finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, della parte comune dellex indennità
di qualificazione professionale e
dellindennità professionale specifica.
1. Per il finanziamento delle fasce
retributive di cui allart. 30, comma 1, lett. b), dellindennità di funzione
legata alle posizioni organizzative di cui agli artt. 20, 21 e 36., della voce retributiva
di cui alla tabella allegato 9, penultima colonna (parte comune dellex indennità di
qualificazione professionale di cui allart. 30, comma 1 lett. a) nonché
dellindennità professionale specifica indicata nella tabella allegato 6, le aziende
ed enti provvedono alla formazione di un fondo costituito - a decorrere dall1
gennaio 1998:
- dallinsieme dei valori economici
annualmente attribuiti a tutto il personale in servizio alla stessa data, calcolati come
differenza tra il valore di fascia attribuito in base alla tabella allegato 7 di primo
inquadramento (colonna D) e lo stipendio tabellare iniziale di cui alla tabella allegato
4, colonna terza;
- dal valore delle indennità di cui allart.
30, comma 5 e tabella allegato 6.
2. Rimangono attribuiti al fondo i
medesimi importi relativi al personale comunque cessato dal servizio dall1.1.1998,
ivi compresi quelli di cui agli artt. 30, comma 6 e 31, comma 8 e 36, comma 3.
3. Il fondo del comma 1 sostituisce
e riassorbe quello previsto dallart. 43, comma 2, punto 3 del CCNL del 1 settembre
1995, come integrato dal CCNL del 27 giugno 1996.
4. Il fondo è, altresì, integrato
con le seguenti risorse:
a) a decorrere da data non anteriore al 1 luglio
1999 da una quota minima del 10 % elevabile fino al 15% del fondo della produttività
collettiva di cui allart. 38, comma 3;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota
degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica
del personale, concordata in contrattazione integrativa;
c) a decorrere dal 31 dicembre 1999 da una
quota pari allo 0, 81 % del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1997, al netto
degli oneri riflessi;
d) risorse derivanti dal fondo dellart.
38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dellorganizzazione
dei servizi - anche a parità di organico.
5. La contrattazione collettiva integrativa
individua allinterno del fondo di cui al comma 1, le risorse da destinare al
finanziamento dellindennità prevista per le posizioni organizzative ai sensi
dellart. 20, 21 e 36 ivi compresa la quota parte delle risorse di cui al comma 4
lett. a). A tal fine , con la medesima decorrenza dellincarico, le disponibilità
individuate ai sensi del comma 1, sono incrementate con le risorse provenienti dal fondo
dellart. 38, comma 1, per effetto del riassorbimento nellindennità di
funzione del compenso per lavoro straordinario ai sensi dellart. 36 comma 2 nella
misura corrispondente a n. 65 ore pro - capite per ciascuno dei dipendenti incaricati.
Dalla medesima data il fondo del citato art. 38 è , correlativamente, decurtato di un
importo pari allentità delle competenze assorbite. La corresponsione
dellindennità - la cui misura è indicata nellart. 36, avviene da data non
anteriore al conferimento al personale interessato dei relativi incarichi con le procedure
previste dal presente contratto.
6. Al verificarsi dellipotesi
prevista dallart. 36, comma 3, le risorse attinenti alle competenze accessorie
riassorbite allatto dellincarico relative al fondo di cui allart. 38
sono riassegnate al medesimo.
7. In attesa dellattuazione
degli artt. 35 e 36 e successivamente - a regime , qualora nel fondo del comma 1
risultassero a consuntivo ancora disponibili eventuali risorse, esse - per il medesimo
anno in cui si è verificato il residuo - sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la
produttività collettiva previsto dallart. 38, comma 3 e, quindi, riassegnate al
fondo del presente articolo per lattuazione delle sue finalità. Tali risorse sono
pertanto utilizzabili nel fondo per la produttività collettiva solo temporaneamente e non
si storicizzano.
8. Nel caso in cui lazienda o
lente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello
preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel
finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie
per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico
complessivo del personale da assumere.
9. Tutti i riferimenti al
"monte salari 1997" effettuati nel presente contratto sono da intendersi al
netto degli oneri riflessi.
ART. 40
Riconversione delle risorse economiche
destinate al finanziamento dellindennità infermieristica e del livello VIII bis
1. Lindennità della
professione infermieristica di cui allart. 49, commi 1 secondo periodo, 2 e 4, primo
periodo, del DPR 28 novembre 1990, n. 384 è attribuita al personale avente diritto fino
al 31 dicembre 1999. Tale personale, sino alla predetta data, si colloca nelle fasce
retributive secondo quanto previsto dallart. 31 . Successivamente a tale data il
conseguimento delle fasce successive a quelle di primo inquadramento avviene con le regole
generali dellart. 35 mentre limporto delle indennità che sarebbero state
maturate dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal citato
art. 49 affluisce al fondo dellart. 39 per il finanziamento dei percorsi economici
orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in
contrattazione integrativa.
2. Il livello VIII bis di cui
allart. 49 del CCNL del 1 settembre 1995 con la stipula del presente contratto è
trasformato in fascia retributiva e corrisponde alla posizione Ds2 di cui alla tabella
allegato 4. Tale fascia retributiva, in prima applicazione del presente contratto, viene
attribuita al personale già inquadrato nellex livello VIII bis. Sino al 31 dicembre
1999 lacquisizione di tale fascia retributiva Ds2 avviene al maturare dei requisiti
e con le procedure previsti dal citato art. 49 e, successivamente a tale data, con le
regole generali dellart. 35 mentre limporto del livello economico che sarebbe
stato maturato dal personale interessato al raggiungimento delle anzianità previste dal
citato art. 49 affluisce al fondo dellart. 39 per il finanziamento dei percorsi
economici orizzontali e delle posizioni organizzative secondo la ripartizione definita in
contrattazione integrativa.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 41
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. I permessi retribuiti ai
sensi dellart. 21, comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 possono essere goduti in
misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.
2. Lart. 15, comma 11
del CCNL 1° settembre 1995 è così modificato : "Al dipendente già in servizio a
tempo indeterminato presso unazienda o ente del comparto, vincitore di concorso
presso altra amministrazione anche di diverso comparto, è concesso un periodo di
aspettativa senza retribuzione e decorrenza dellanzianità, per la durata del
periodo di prova, ai sensi dellart. 27 del CCNL 1.9.1995."
3. Le mansioni superiori
formalmente conferite prima dellentrata in vigore del presente CCNL o
successivamente per i casi previsti dallart. 28 comma 4 saranno valutate -
nellambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle
procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in
considerazione purché in modo non esclusivo.
4. Nellarco di vigenza
contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli
artt.
38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate
nellesercizio dellanno successivo.
5. Allart. 17 del CCNL
del 1 settembre 1995 come modificato ed integrato dal CCNL stipulato il 22 maggio 1997 , i
commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti con decorrenza dallentrata in vigore del
presente contratto:
"9.Nel caso in cui la durata complessiva
del contratto a termine superi i quattro mesi e fermi restando i limiti e le modalità di
legge, il lavoratore dovrà essere informato di quanto disposto dallart. 23, comma 4
della legge 56/1987 in materia di iscrizione nella lista di collocamento e relativa
graduatoria."
"10. Ai sensi dellart. 2 della
legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere
eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un
periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia
richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività
lavorativa, anche se rientrante in unaltra fattispecie tra quelle previste nel
comma1, sempreché il dipendente assente sia lo stesso."
"11. Il medesimo dipendente può essere
riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo lapplicazione del
comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data di scadenza del
precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel
rispetto delle norme di assunzione vigenti."
"12. Al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 10, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di
assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente
contratto."
"13. Il rispetto del termine di quarantacinque
giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di
urgenza."
"14. I documenti di cui allart. 14 del
CCNL 1.9.1995, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati
entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei
documenti o laccertata carenza di uno dei requisiti prescritti per lassunzione
determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli
effetti di cui allart. 2126 del codice civile per il periodo effettivamente
lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale
sottoscritto ai sensi dellart. 14 del CCNL 1.9.1995. "
"15. Al dipendente a tempo indeterminato,
può essere concesso dallazienda o ente di provenienza un periodo di aspettativa, ai
sensi dellart. 27, per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato
eventualmente stipulato con la stessa o altra azienda o ente del medesimo o di altro
comparto"
6. In attesa
dellaccordo di cui allart. 43, è confermata la disciplina della mobilità
volontaria tra aziende sanitarie ed ospedaliere prevista dallart. 12, comma 2 lett.
A) del DPR 384/1990, come integrata dallart. 9 del CCNL integrativo, stipulato il 22
maggio 1997 e pubblicato in G.U. 13.06.1997, n. 336. In caso di eccedenze di personale, a
seguito dei processi di ristrutturazione, si applica lart. 35 del d.lgs 29 del 1993,
che individua nuove modalità, procedure e relazioni sindacali per il riassorbimento delle
eccedenze di personale, ferma rimanendo la possibilità di fare ricorso agli accordi di
mobilità previsti dallart. 33 del CCNL 1 settembre 1995 anche con altre
amministrazioni pubbliche di diverso comparto.
7. A decorrere dal
31.12.1999, le indennità giornaliere di cui allart. 44, commi 3 e 4 del CCNL 1
settembre 1995, sono rideterminate in £. 8.700 ed in £. 4.000.
8. Al fine di definire le
tabelle di equiparazione del personale confluito nelle A.R.P.A. a quello del personale del
servizio sanitario nazionale è istituita una Commissione mista ARAN organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del presente contratto, integrata da tre rappresentanti
delle ARPA, che provvederà a tale equiparazione, da allegarsi ai regolamenti delle
agenzie, sulla base dei seguenti criteri: contratti collettivi attualmente applicati; i
livelli e categorie di provenienza del personale; contenuto mansionistico delle qualifiche
e/o categorie di appartenenza. La Commissione dovrà terminare la propria attività entro
il 31 marzo 1999.
9. Con decorrenza dal
presente CCNL al personale che usufruisce del distacco sindacale compete il trattamento
economico complessivo in atto goduto, con esclusione dei compensi e delle indennità per
il lavoro straordinario e di quelli collegati alleffettivo svolgimento delle
prestazioni. Nel caso di dipendente cui sia stato conferito lincarico di posizione
organizzativa da almeno un anno nel trattamento economico spettante allatto del
distacco, con riguardo allindennità di funzione, dovrà essere ricompresa solo la
quota prevista dallart. 36, comma 3.
10. Nella stipulazione dei
contratti individuali le aziende e gli enti non possono inserire clausole peggiorative dei
CCNL o in contrasto con norme di legge.
Art. 42
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di
procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori
del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della Legge n.
449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al fine di garantire un
numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare lincidenza delle spese di
gestione, le parti competenti potranno definire listituzione di un Fondo pensione
unico anche per i lavoratori appartenenti al comparto Regioni - autonomie locali ovvero
altri comparti, a condizione di reciprocità.
3. La misura percentuale
della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal
lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno
definite dalle parti successivamente alla stipula dellAccordo quadro
Governo-Confederazioni e dellemanazione dellapposito DPCM.
4. Nello stesso ambito
contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in
TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da
destinare a previdenza complementare, ed, infine, le modalità di corresponsione del TFR
al personale a tempo determinato con meno di un anno di servizio.
5. Destinatari del Fondo
pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente
articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla
sottoscrizione dellaccordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo
statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere
alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che
saranno previste in sede di accordo istitutivo.
7. Le parti procederanno alla
calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica
circa lo stato dellattività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo
si realizzerà entro il 30 aprile 1999.
ART. 43
Norme di rinvio
1.Le parti si impegnano a
negoziare, entro il 30 settembre 1999, le seguenti materie:
procedure di conciliazione e arbitrato;
mobilità volontaria tra aziende ed enti del
comparto nonché amministrazioni di comparti diversi;
mobilità connessa ad eccedenze;
disciplina sperimentale del telelavoro e banca
delle ore;
forme di lavoro flessibile (contratti di
formazione e lavoro; fornitura di lavoro temporaneo).
2. Entro la stessa data del
comma 1 le parti procederanno, altresì, ai sensi dellart. 72 del d.lgs. n. 29 del
1993, alla piena contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro mediante
recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed
eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, fra le quali è compresa la
disciplina e la nuova denominazione relativa allindennità di rischio radiologico.
3. Nelle more
dellapplicazione del comma 2, le norme di legge, regolamentari e contrattuali che
non sono espressamente abrogate dal presente contratto rimangono in vigore.
ART. 44
Disapplicazioni e sostituzioni
1. Per effetto del presente contratto
risultano sostituite o disapplicate le seguenti disposizioni:
A) con riguardo agli articoli da 1 ad 11
(campo di applicazione, sistema delle relazioni sindacali) sono sostituiti gliarticoli da
1 a 13 del CCNL 1 settembre 1995;
B) con riguardo al sistema classificatorio del
personale di cui agli articoli da 12 a 22, a norma dellart. 72, comma 1del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dalla data di entrata in vigore del presente contratto
sono inapplicabili tutte le norme previgenti incompatibili e, in particolare, le seguenti
disposizioni :
a) articoli 1, comma 4, 63, comma 9 e allegato 1 del
DPR 20 dicembre 1979, n 761;
b) decreto del Ministro della sanità 7 settembre
1984, n. 821;
c) decreto del Ministro della sanità 26 gennaio
1988, n. 30, fatta eccezione per lart. 1, comma 1, punto 3) sino alla eventuale
ridefinizione di cui allart. 9, comma 4;
d) Art. 7 : art. 40 DPR 270/1987, art.23 DPR
384/1990 e art. 11 CCNL 1.9.1995 ; e.articoli 39, 40 e allegato 1 del DPR 28
novembre 1990, n. 384;
C) con riguardo agli articoli da 23 a 26 ed il
29 (part time, orario di lavoro, formazione ed aggiornamento professionale) sono
sostituiti gli artt.16, 18 e 36 del CCNL 1.9.1995;
D) con riguardo allart. 28 (mansioni
superiori) è disapplicato lart. 55 del DPR 28.11.1990, n. 384 ;
E) con riguardo agli articoli da 30 a 33(
relativi al trattamento economico) sono sostituiti gli artt. 40, 41, 42 e 45 del CCNL
1.9.1995 e lart. 1 del CCNL del 27 .6.1996;
F) con riguardo allart. 34 (lavoro
straordinario) è disapplicato lart. 10 del DPR 28.11.1990, n. 384 ;
G) con riguardo allart. 38 (finanziamento dei
trattamenti accessori), gli artt. 43 e 46 del CCNL del 1. 9.1995, come integrati dal CCNL
del 27.6.1996, ivi citati hanno valore meramente storico relativo alla loro formazione ed
iniziali incrementi. Essi sono sostituiti dai fondi indicati nel medesimo art. 38;
H) con riguardo allart. 40
(riconversione di risorse) sono disapplicati - a decorrere dalla data indicata nella norma
- lart. 49 del DPR 28 novembre 1990, n. 384 e lart. 49 del CCNL del 1.9.1995.
ALLEGATO 1
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
-------------
CATEGORIA A
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo
svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità,
nellambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria
attività.
PROFILI PROFESSIONALI
Ausiliario specializzato
Svolge le attività semplici di tipo manuale
che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali,
ad esempio, lutilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il
riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di
materiali in uso, nellambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni
elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dellunità
operativa.
Lausiliario specializzato operante nei servizi
tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali all
propria attività e alla loro piccola manutenzione ;
Lausiliario specializzato operante nei
servizi socio-assistenziali provvede allaccompagnamento o allo spostamento dei
degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi
delle unità operative interessate.
Commesso
Svolge attività di servizio e supporto
nellambito dellunità operativa di assegnazione quali, ad esempio, la apertura
e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di
anticamera, nonché laccesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la
distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli,
documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dellordine dei
locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di
macchine ed apparecchiature.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA A:
dallesterno, attraverso le procedure
della legge 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI : Assolvimento
dellobbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.
CATEGORIA B
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo
svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle
proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e
responsabilità nellambito di prescrizioni di massima ;
Appartengono altresì a questa categoria - nel
livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni
di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di
responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di
attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base
alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e
tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con lausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse ;
Operatore tecnico addetto allassistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla
degenza comprese lassistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto
del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature.
Coadiutore amministrativo
Svolge nellunità operativa di
assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la
archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con
lapplicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile,
anche con lausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante
lutilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
dallesterno: mediante le procedure
previste dalla legge 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni o concorsuali
secondo le vigenti disposizioni.
dallinterno: con le modalità previste
dallart. 16 del presente contratto dalla categoria A verso la categoria B, livello
iniziale.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER
LACCESSO ALLA CATEGORIA B:
dallesterno:
- per loperatore tecnico: assolvimento
dellobbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente
- ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica
. Per loperatore tecnico addetto allassistenza lo specifico titolo è quello
previsto dal DM n.295/1991.
- per il coadiutore amministrativo, diploma di
istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di
qualifica.
dallinterno:
- per loperatore tecnico: assolvimento
dellobbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente
- ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica
. Per loperatore tecnico addetto allassistenza lo specifico titolo è quello
previsto dal DM n.295/1991. Ove non siano previsti specifici titoli, cinque anni di
esperienza professionale nella categoria A.
- per il coadiutore amministrativo : diploma
di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove richiesti - da attestati di
qualifica. Ove non richiesti, ovvero in mancanza di essi o del titolo di studio, devono
essere posseduti cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER
(Bs)
Puericultrice
Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14
RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di
attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base
alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che
presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici,
anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con lausilio di idonee
apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si
indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, lelettricista e
lidraulico impiantista manutentore, lautista di autoambulanza.
Coadiutore amministrativo esperto
Svolge nellunità operativa di
assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la
compilazione di documenti e modulistica, con lapplicazione di schemi anche non
predeterminati, operazioni di natura contabile con lausilio del relativo
macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante
lutilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÁ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER
(Bs) :
dallesterno : nel rispetto
dellart. 15, comma 2 del presente contratto.
dallinterno: art. 17 del presente
contratto;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER
LACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs):
dallesterno:
- per la puericultrice, diploma di cui al RD
n. 1098/1940 o di cui al DM Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 art. 6, comma 2 (G.U. n.
75/1992)
- per loperatore tecnico specializzato,
assolvimento dellobbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo
grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o
attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni
di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o
imprese private. Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo a
fianco indicato :
- conduttore caldaie a vapore: abilitazione
specifica;
- cuoco: diploma di scuola professionale
alberghiera;
- elettricista e lidraulico impiantista
manutentore: attestato di qualifica;
- autista di ambulanza: il titolo prescritto
dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza;
- per il coadiutore amministrativo esperto,
attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione
secondaria di primo grado.
dallinterno:
- per la puericultrice, gli stessi previsti
per le assunzioni dallesterno.
- per loperatore tecnico specializzato,
cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo nellazienda o
ente nella posizione B, fermi rimanendo per il conduttore di caldaie a vapore,
lelettricista e lidraulico impiantista manutentore e lautista di
ambulanza il possesso degli attestati e diplomi indicati per laccesso
dallesterno. Per loperatore tecnico - cuoco - non in possesso del diploma di
scuola alberghiera è richiesta una anzianità di tre anni di esperienza professionale nel
profilo sosttostante unitamente alleffettuazione di un corso di formazione definito
a livello aziendale.
- per il coadiutore amministrativo esperto,
attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione
secondaria di primo grado o in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e
cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo della categoria B,
livello iniziale .
PROFILI AD ESAURIMENTO DI CUI ALLART 18, COMMA
5 DEL PRESENTE CONTRATTO
Operatore professionale di 2^ categoria
Per il personale appartenente alle seguenti
figure già ricomprese nellex profilo professionale di Operatore professionale di 2^
categoria, si riportano di seguito le disposizioni previgenti cui fare riferimento per le
mansioni proprie di tali figure :
infermiere generico art. 6 DPR 14 marzo 1974,
n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni
infermiere psichiatrico art. 24 RD 16 agosto
1909, n. 615 e successive modificaz. ed integraz. (con un anno di corso)
Nulla è innovato per i requisiti di accesso e
i contenuti professionali delle seguenti figure di cui si riportano le disposizioni di
riferimento :
massaggiatore art. 1 RD 31 maggio 1928, n.
1334 e successive modificazioni ed integrazioni
massofisioterapista art. 1 legge 19 maggio
1971, n. 403 e successive modificaz. ed integrazioni
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di
base, capacità tecniche elevate per lespletamento delle attribuzioni, autonomia e
responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo
proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione
di responsabilità dei risultati conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Operatori professionali sanitari
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e
professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle
disposizione di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
Personale infermieristico
Infermiere: DM 739/1994
Ostetrica: DM 740/1994
Dietista: DM 744/1994
Assistente sanitario: DM 69/97
Infermiere pediatrico: DM 70/1997
Podologo: DM 666/1994
Igienista dentale: DM 669/1994
Personale tecnico sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM
745/1994
Tecnico sanitario di radiologia medica: DM
746/1994
Tecnico di neurofisiopatologia: DM 183/1995
Tecnico ortopedico: DM 665/1994
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare: DM 316/1998
Odontotecnico: art. 11 del RD 31 maggio 1928, n.
1334 e DM 23 aprile 1992
Ottico: art. 12 del RD 31 maggio 1928, n. 1334 e DM
23 aprile 1992
Personale della riabilitazione
Tecnico audiometrista: DM 667/1994
Tecnico audioprotesista: DM 668/1994
Fisioterapista : DM 741/1994
Logopedista: DM 742/1994
Ortottista: DM 743/1994
Terapista della neuro e psicomotricità
delletà evolutiva: DM 56/1997
Tecnico delleducazione e riabilitazione
psichiatrica e psicosociale: DM 57/1997
Terapista occupazionale: DM 136/1997
Massaggiatore non vedente: legge 19 maggio 1971, n.
403
Educatore professionale: DM 10 febbraio 1984.
Personale di vigilanza ed ispezione
Tecnico della prevenzione nellambiente e
nei luoghi di lavoro: DM 58/1997
Personale
dellassistenza sociale
Operatore professionale
Assistente sociale
I contenuti e le attribuzioni
del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dallart. 1 della legge 23
marzo 1993, n.84
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica
riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni,
rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle
prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e
garantendo losservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle
posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla
predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di
metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nellambito dei sistemi
informativi, alla stesura dei programmi, ne cura laggiornamento, la manutenzione ivi
compresa la necessaria documentazione ;garantisce, per quanto di competenza, la corretta
applicazione dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti ; collabora a
sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio.
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse -
anche mediante lausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di
altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e listruttoria di documenti,
compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività
di programmazione, studio e ricerca.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C :
dallesterno: mediante pubblico concorso;
dallinterno: ai sensi dellart. 16
del presente contratto.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER
LACCESSO ALLA CATEGORIA C:
dallesterno:
- per i profili sanitari
e per lassistente sociale, il possesso del diploma abilitante alla specifica
professione previsto dalla vigente legislazione;
- per il profilo di assistente tecnico, il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia
abilitante per la specifica attività;
- per il profilo di programmatore, il possesso
del diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in
informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in
informatica riconosciuto;
- per il profilo di assistente amministrativo,
il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
dallinterno:
- per i profili sanitari e per
lassistente sociale, il possesso del diploma abilitante alla specifica professione
previsto dalla vigente legislazione;
- per il profilo di assistente tecnico, il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia
abilitante per la specifica attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante, è
richiesto il possesso: del diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto
corrispondente dallazienda o ente - per il personale proveniente dalla categoria B,
livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello
iniziale.
- per il profilo di programmatore, il possesso del
diploma e/o titoli professionali richiesti per laccesso dallesterno o - in
mancanza - il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e corso di
formazione in informatica riconosciuto unitamente ad esperienza professionale esperienza
professionale di quattro anni - maturata nella categoria B in profilo ritenuto
corrispondente dallazienda o ente - per il personale proveniente dal livello super o
di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello iniziale.
- per il profilo di assistente amministrativo,
il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero, in mancanza, il
possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad esperienza
professionale di quattro anni maturata nel corrispondente profilo della categoria B per il
personale proveniente dal livello super o di otto anni per il personale proveniente dalla
categoria B, livello iniziale.
CATEGORIA D
DECLARATORIE
Appartengono a questa categoria i lavoratori
che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche
specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti
, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e
gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nellambito di strutture
operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel
livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre
alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e
professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente :
autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti ; ampia discrezionalità operativa
nellambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e
coordinamento, gestione e controllo di risorse umane ; coordinamento di attività
didattica ; iniziative di programmazione e proposta.
PROFILI PROFESSIONALI
Collaboratore professionale sanitario nei
profili e discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria C sottostante.
Svolge le attività attinenti alla sua
competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad
esempio, la tenuta di registri - nellambito delle unità operative semplici,
allinterno delle quali coordina anche lattività del personale addetto;
predispone i piani di lavoro nel rispetto dellautonomia operativa del personale
assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora allattività didattica
nellambito dellunità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa
verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Assistente religioso
I contenuti e requisiti del profilo sono
regolamentati ai sensi dellart. 38 della legge n. 833/1978.
Collaboratore professionale
Assistente sociale
Sulla base dei contenuti e
delle attribuzioni previste dallart. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge le
attività attinenti alla sua competenza professionale specifica, coordina anche
lattività degli addetti alla propria unità operativa semplici , anche se
provenienti da enti diversi ; svolge attività didattico-formativa e di supervisione ai
tirocini specifici svolti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
Collaboratore tecnico - professionale
Svolge attività prevalentemente tecniche che
comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di
competenza dellunità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale
inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione.
Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono
nellambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze
organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali
posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo - professionale
Svolge attività amministrative che comportano
una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dellunità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito nella
posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività
lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che
nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo
le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D:
dallesterno: pubblico concorso
dallinterno: art. 16 del presente contratto
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER
LACCESSO ALLA CATEGORIA D:
dallesterno:
- per i collaboratori professionali di tutti i
profili sanitari e dellassistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione
alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione, unitamente ad una
esperienza professionale triennale acquisita nella categoria C e nel profilo
corrispondente in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il profilo
dellinfermiere ove sia, comunque, richiesto il possesso del diploma di abilitazione
alle funzioni direttive, lesperienza professionale è biennale.
- per i collaboratori tecnico - professionali
ed i collaboratori amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea
corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico,
professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale) corredato -
ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
dallinterno:
- per i collaboratori professionali di tutti i
profili sanitari e dellassistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione
alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione, unitamente ad una
esperienza professionale triennale complessivamente acquisita nel profilo corrispondente
della categoria C in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il profilo
dellinfermiere ove sia, comunque, richiesto il possesso del diploma di abilitazione
alle funzioni direttive, lesperienza professionale è biennale.
- per i collaboratori tecnico - professionali ed i
collaboratori amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea
corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico,
professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale) corredato -
ove previsto - dalle abilitazioni professionali, ovvero, in mancanza - fatti salvi i
diplomi abilitativi per legge - il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale maturata in profilo
corrispondente della categoria C.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (
Ds)
Collaboratore professionale sanitario esperto
Programma, nellambito
dellattività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli
infermieristici - la migliore utilizzazione del risorse umane secondo le indicazioni e le
richieste dei responsabili dei servizi e dei presidi e verifica lespletamento delle
attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei
sistemi di verifica della qualità ai fini dellottimizzazione dei servizi sanitari.
Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad
esempio, diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del
personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta
per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per
lorganizzazione del lavoro nellambito dellattività affidatagli.
Collaboratore professionale
Assistente sociale esperto
Sulla base dei contenuti e
delle attribuzioni previste dallart. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, svolge
attività di vertice nei servizi sociali con particolare autonomia tecnico-professionale,
elevata professionalità ed assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti
dallunità operativa. Assume responsabilità diretta per le attività professionali
cui è preposto e formula proposte operative per lorganizzazione del lavoro
nellambito dellattività affidatagli.
Collaboratore tecnico - professionale esperto
Svolge attività prevalentemente tecniche che
comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di
competenza dellunità operativa in cui è inserito ; collabora con i dirigenti nelle
attività di studio e programmazione assicura, oltre allespletamento dei compiti
direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità
operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico
cui fornisce istruzioni ; assume responsabilità diretta per le attività professionali
cui è preposto formula proposte operative per lorganizzazione del lavoro
nellambito dellattività affidatagli e per la semplificazione o snellimento
delle procedure eventualmente connesse. Le attività lavorative del collaboratore
tecnico-professionale esperto si svolgono nellambito dei settori tecnico,
informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende
ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Collaboratore amministrativo-professionale esperto
Assicura, oltre allespletamento dei
compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività
amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione
di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni ; assume responsabilità diretta
per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per lorganizzazione del
lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività
lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi -
oltre che nellarea amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e
legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i
requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
MODALITÁ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO
Ds:
dallesterno: mediante pubblico concorso
nel rispetto dellart. 15, comma 2 del presente contratto;
dallinterno: ai sensi dellart. 17
del presente contratto;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER
LACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO DS:
dallesterno:
- per i collaboratori professionali sanitari esperti
per il collaboratore professionale assistente sociale esperto, il possesso dei diplomi di
abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione, unitamente ad
una esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della categoria D -
posizione iniziale - in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale ovvero per il
profilo infermieristico, esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria C
corredato del diploma di scuola diretta a fini speciali nellassistenza
infermieristica.
- per il Collaboratore tecnico - professionale
esperto ed il collaboratore amministrativo-professionale esperto, il possesso del diploma
di laurea previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione ed - ove
necessaria - delle prescritta iscrizione allalbo professionale da almeno tre anni
dallinterno:
- per i collaboratori professionali
sanitari e per il collaboratore professionale assistente sociale
esperti, esperienza triennale nel corrispondente profilo della categoria D iniziale
ovvero esperienza triennale nel profilo infermieristico della categoria C corredato del
diploma di scuola diretta a fini speciali nellassistenza infermieristica ovvero
ancora - per tutti gli altri profili sanitari e dellassistente sociale - esperienza
di otto anni nel corrispondente profilo della categoria C;
- per il collaboratore tecnico - professionale
esperto ed il collaboratore amministrativo-professionale esperto: in caso di possesso del
diploma di laurea previsto per lo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico,
professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale) corredata
della abilitazione professionale ove prevista, è richiesta una esperienza lavorativa
biennale maturata nel corrispondente profilo della categoria D iniziale. In mancanza -
fatti salvi i diplomi professionali abilitativi per legge - è richiesto il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa
quinquennale maturata nel corrispondente profilo della categoria D iniziale.
ALLEGATO 2
ELEMENTI E CONTENUTI CHE DEVONO INFORMARE
I CRITERI DA DEFINIRE CON IL REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLART.
16, COMMA 4
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, con propri atti regolamentari, individuano le modalità di svolgimento delle
selezioni di cui agli artt.16 e 17. Gli elementi di valutazione in base ai quali
effettuare le selezioni sono indicati nel comma 2 del citato art. 16. Le aziende e gli
enti possono integrare tali criteri ed elementi di valutazione e combinarli e ponderarli
tra di loro in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie o
profili cui si riferiscono le selezioni, in base a specifica previsione regolamentare.
2. I regolamenti di cui sopra dovranno
prevedere in particolare :
le procedure per garantire la massima
diffusione ai bandi di selezione ;
le modalità per la presentazione delle domande di
partecipazione e della eventuale documentazione necessaria ;
la composizione delle commissioni in numero
non inferiore a tre membri scelti tra soggetti esperti ;
le modalità di verifica dei requisiti di
professionalità richiesti dalla categoria o profilo, stabilendo le ipotesi in cui, nei
passaggi indicati dallart. 15, va svolta lapposita prova teorico-pratica e/o
il colloquio ovvero altri strumenti di verifica nonché le modalità del loro espletamento
;
la fissazione di criteri standard per la
valutazione dei titoli di studio, dei corsi di formazione e di aggiornamento, delle
pubblicazioni. I criteri devono consentire una valutazione globale che tenga comunque
conto in modo adeguatamente motivato dei singoli elementi sopra descritti ;
le modalità di valutazione dei percorsi
formativi ;
la eventuale previsione di utilizzo a
scorrimento dei risultati delle selezioni, con indicazione della durata della loro
validità, in analogia a quanto previsto per laccesso dallesterno.
3. Nella predisposizione del regolamento le
aziende ed enti terranno, altresì, conto dei principi generali di cui al provvedimento
dellart. 14.
1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, con propri atti regolamentari, individuano le modalità di svolgimento delle
selezioni di cui agli artt.16 e 17. Gli elementi di valutazione in base ai quali
effettuare le selezioni sono indicati nel comma 2 del citato art. 16. Le aziende e gli
enti possono integrare tali criteri ed elementi di valutazione e combinarli e ponderarli
tra di loro in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie o
profili cui si riferiscono le selezioni, in base a specifica previsione regolamentare.
2. I regolamenti di cui sopra dovranno prevedere in
particolare :
-
le procedure per garantire la massima diffusione ai bandi di
selezione ;
-
le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e
della eventuale documentazione necessaria ;
-
la composizione delle commissioni in numero non inferiore a tre
membri scelti tra soggetti esperti ;
-
le modalità di verifica dei requisiti di professionalità richiesti
dalla categoria o profilo, stabilendo le ipotesi in cui, nei passaggi indicati
dallart. 15, va svolta lapposita prova teorico-pratica e/o il colloquio ovvero
altri strumenti di verifica nonché le modalità del loro espletamento ;
-
la fissazione di criteri standard per la valutazione dei titoli di
studio, dei corsi di formazione e di aggiornamento, delle pubblicazioni. I criteri devono
consentire una valutazione globale che tenga comunque conto in modo adeguatamente motivato
dei singoli elementi sopra descritti ;
-
le modalità di valutazione dei percorsi formativi ;
-
la eventuale previsione di utilizzo a scorrimento dei risultati delle
selezioni, con indicazione della durata della loro validità, in analogia a quanto
previsto per laccesso dallesterno.
3. Nella predisposizione del regolamento le aziende
ed enti terranno, altresì, conto dei principi generali di cui al provvedimento
dellart. 14.
ALLEGATO 3
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
(art. 30, comma 1, lettera A)
dall1/1/1998 al 31/10/1998
|
EX
POSIZIONE
FUNZIONALE
|
CATEGORIA |
TRATTAMENTO
ECONOMICO
INIZIALE
ANNUO LORDO
|
|
I - II III
|
A |
11.919.000
|
| IV |
B |
13.807.000
|
|
V
|
B livello super |
14.631.000
|
| VI |
C
|
17.433.000
|
| VII |
D
|
19.841.000
|
|
VIII |
D livello super |
22.197.000 |
Nota : i valori annui di cui alla
presente tabella sono determinati dalla somma dei tabellari iniziali e delle quote comuni
delle indennità di qualificazione professionale, ex art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/95
e CCNL 27/6/96 previsti per i vari ex livelli retributivi indicati nellallegato 4.
ALLEGATO 4
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE
(art. 30, comma 1, lettera A)
EX POSIZIONE FUNZIONALE |
CATEGORIA |
TRATTAMENTO TABELLARE INIZIALE ANNUO LORDO |
VALORE COMUNE DELLE INDENNITA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE |
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
I - II - III |
A |
11.697.000 |
222.000 |
IV |
B |
12.865.000 |
942.000 |
V |
B livello super |
14.409.000 |
222.000 |
VI |
C |
15.771.000 |
1.662.000 |
VII |
D |
18.179.000 |
1.662.000 |
VIII |
D livello super |
20.535.000 |
1.662.000 |
Nota : i valori delle indennità di
qualificazione professionale utilizzati nella misura comune sono divisi per 13 e
moltiplicati per dodici. Parimenti al trattamento tabellare iniziale annuo lordo tali voci
retributive concorrono alla determinazione della 13^ mensilità.
ALLEGATO 5
Prospetto 1
FASCE RETRIBUTIVE
(valori assoluti annui lordi X 1000)
Trattamento
econom. iniz. |
A |
11.919 |
B |
13.807 |
Bs |
14.631 |
C |
17.433 |
D |
19.841 |
Ds |
22.197 |
I FASCIA |
A1 |
12.595 |
B1 |
14.572 |
Bs1 |
15.495 |
C1 |
18.386 |
D1 |
21.060 |
Ds1 |
23.504 |
II FASCIA |
A2 |
13.266 |
B2 |
15.379 |
Bs2 |
16.350 |
C2 |
19.494 |
D2 |
22.168 |
Ds2 |
24.909 |
III FASCIA |
A3 |
13.666 |
B3 |
15.879 |
Bs3 |
16.950 |
C3 |
20.602 |
D3 |
23.276 |
Ds3 |
26.404 |
IV FASCIA |
A4 |
14.116 |
B4 |
16.479 |
Bs4 |
17.950 |
C4 |
22.156 |
D4 |
24.384 |
Ds4 |
27.637 |
Prospetto 2
DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE
(valori marginali annui lordi X 1000)
Trattamento
econom. iniz. |
A |
11.919 |
B |
13.807 |
Bs |
14.631 |
C |
17.433 |
D |
19.841 |
Ds |
22.197 |
I FASCIA |
A1 |
676 |
B1 |
765 |
Bs1 |
864 |
C1 |
953 |
D1 |
1.219 |
Ds1 |
1.307 |
II FASCIA |
A2 |
671 |
B2 |
807 |
Bs2 |
855 |
C2 |
1.108 |
D2 |
1.108 |
Ds2 |
1.405 |
III FASCIA |
A3 |
400 |
B3 |
500 |
Bs3 |
600 |
C3 |
1.108 |
D3 |
1.108 |
Ds3 |
1.495 |
IV FASCIA |
A4 |
450 |
B4 |
600 |
Bs4 |
1.000 |
C4 |
1.554 |
D4 |
1.108 |
Ds4 |
1.233 |
Nota : la prima riga dei prospetti 1 e 2
"trattamento economico iniziale" è data dalla somma dei valori tabellari e
delle indennità comuni conglobate. La fascia I^ è data dalla somma del precedente valore
più lindennità ex art. 45, comma 3, CCNL 1/9/1995
ALLEGATO 6
VALORI ANNUI LORDI PER DODICI MENSILITA DELLA
INDENNITA PROFESSIONALE SPECIFICA
(art. 30, comma 5)
PROFILO |
Valore
annuo lordo indennità |
addetto alle pulizie -
fattorino - commesso - ausiliario specializzato |
--- |
ausiliario
specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) |
540.000 |
operatore tecnico -
coadiutore amministrativo coadiutore amministrativo esperto |
--- |
operatore tecnico
specializzato |
--- |
operatore tecnico
coordinatore |
936.000 |
Puericultrice |
240.000 |
massofisioterapista
massaggiatore |
--- |
infermiere generico e
psichiatrico con un anno di corso |
480.000 |
operatore prof.
sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente amministrativo -
programmatore - assistente tecnico - operatore professionale assistente sociale |
--- |
operatore prof.
sanitario : infermiere - infermiere pediatrico - ostetrica - assistente sanitario |
840.000 |
collaboratore prof.
sanitario (esclusi i profili di cui al punto successivo) - assistente religioso -
collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore amministrativo
professionale collaboratore tecnico-professionale |
--- |
collaboratore prof.
sanitario : infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario
ostetrica |
840.000 |
collaboratore prof.
sanitario esperto |
660.000 |
collaboratore
amministrativo professionale esperto collaboratore tecnico-professionale esperto -
collaboratore professionale assistente sociale esperto |
--- |
ALLEGATO 7
CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE
(art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce
retributive previste dai prospetti dell'allegato 5)
precedente livello economico con eventuale magg.zione |
valore economico della prima colonna |
valore indennità comuni conglobate e maggioraz. indennità infermieristica
(diviso per 13 e moltiplicato per 12) |
posizione economica annua lorda di primo
inquadram.
(b + c) |
categoria della nuova classificaz. e relativa fascia retributiva |
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
I - II |
9.261.000/10.467.000 |
222.000 |
11.919.000 |
A
() |
III |
11.697.000 |
222.000 |
11.919.000 |
A |
III +
ART. 45 |
11.697.000
+ 676.000 |
222.000 |
12.595.000 |
A1 |
IV |
12.865.000 |
942.000 |
13.807.000 |
B |
IV + ART.
45 |
12.865.000
+ 765.000 |
942.000 |
14.572.000 |
B1 |
V |
14.409.000 |
222.000 |
14.631.000 |
Bs
() |
V + ART.
45 |
14.409.000
+ 864.000 |
222.000 |
15.495.000 |
Bs1
(2) |
VI |
15.771.000 |
1.662.000 |
17.433.000 |
C |
VI + ART.
45 |
15.771.000
+ 953.000 |
1.662.000 |
18.386.000 |
C1 |
VI
infermiere con 20 anni |
15.771.000 |
1.662.000+1.108.000 |
18.386.000 |
C1
() |
VI
infermiere con 20 anni + ART. 45 |
15.771.000
+ 953.000 |
1.662.000
+ 1.108.000 |
19.494.000 |
C2 |
VI
infermiere con 25 anni |
15.771.000 |
1.662.000
+ 2.216.000 |
19.494.000 |
C2
(3) |
VI
infermiere con 25 anni + ART. 45 |
15.771.000
+ 953.000 |
1.662.000
+ 2.216.000 |
20.602.000 |
C3 |
VI
infermiere con 30 anni |
15.771.000 |
1.662.000
+ 3.324.000 |
20.602.000 |
C3
(3) |
VI
infermiere con 30 anni + ART. 45 |
15.771.000
+ 953.000 |
1.662.000
+ 3.324.000 |
20.602.000 |
C3
(3) |
segue tabella allegato 7
CORRISPONDENZE PER IL PRIMO INSERIMENTO NELLA NUOVA
CLASSIFICAZIONE
(art. 31 in relazione ai valori economici delle fasce
retributive previste dai prospetti dell'allegato 5)
precedente livello economico con eventuale magg.zione |
valore economico della prima colonna |
valore indennità comuni conglobate e maggioraz. indennità infermieristica
(diviso per 13 e moltiplicato per 12) |
posizione economica annua lorda di primo
inquadram.
(b + c) |
categoria della nuova classificaz. e relativa fascia retributiva |
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
VII |
18.179.000 |
1.662.000 |
19.841.000 |
D |
VII +
ART. 45 |
18.179.000
+ 1.219.000 |
1.662.000 |
21.060.000 |
D1 |
VII
infermiere con 20 anni |
18.179.000 |
1.662.000
+ 1.108.000 |
21.060.000 |
D1
() |
VII
infermiere con 20 anni + ART. 45 |
18.179.000
+ 1.219.000 |
1.662.000
+ 1.108.000 |
22.168.000 |
D2 |
VII
infermiere con 25 anni |
18.179.000 |
1.662.000
+ 2.216.000 |
22.168.000 |
D2
(4) |
VII
infermiere con 25 anni + ART. 45 |
18.179.000
+ 1.219.000 |
1.662.000
+ 2.216.000 |
23.276.000 |
D3 |
VII
infermiere con 30 anni |
18.179.000 |
1.662.000
+ 3.324.000 |
23.276.000 |
D3
(4) |
VII
infermiere con 30 anni + ART. 45 |
18.179.000
+ 1.219.000 |
1.662.000
+ 3.324.000 |
24.384.000 |
D4 |
VIII |
20.535.000 |
1.662.000 |
22.197.000 |
Ds |
VIII +
ART. 45 |
20.535.000
+ 1.307.000 |
1.662.000 |
23.504.000 |
Ds1 |
VIII BIS |
23.247.000 |
257.000 |
23.504.000 |
Ds1
() |
VIII BIS
+ ART. 49 |
23.247.000
+ 1.495.000 |
257.000 |
24.909.000 |
Ds2
(5) |
ALLEGATO 8
Prospetto 1
AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL'1/11/1998
Ex
livelli |
Fasce |
Importi |
VIII BIS |
Ds2 |
54.000 |
VIII |
Ds |
50.000 |
VII |
D |
46.000 |
VI |
C |
42.000 |
V |
Bs |
40.000 |
IV |
B |
38.000 |
III |
A |
36.000 |
II |
A |
36.000 |
I |
A |
36.000 |
Prospetto 2
AUMENTI MENSILI (in lire) A DECORRERE DALL'1/6/1999
Ex
livelli |
Fasce |
Importi |
VIII BIS |
Ds2 |
45.000 |
VIII |
Ds |
41.000 |
VII |
D |
38.000 |
VI |
C |
35.000 |
V |
Bs |
33.000 |
IV |
B |
31.000 |
III |
A |
30.000 |
II |
A |
30.000 |
I |
A |
30.000 |
ALLEGATO 9
Prospetto 1
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DA
1/11/1998
EX POSIZIONE FUNZIONALE
(A) |
CATEGORIA
(B) |
TRATTAMENTO TABELLARE INIZIALE ANNUO LORDO
(C) |
VALORE COMUNE DELLE INDENNITÁ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
(D) |
TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE |
I - II -
III |
A |
|
222.000 |
|
IV |
B |
|
942.000 |
|
V |
B livello
super |
|
222.000 |
|
VI |
C |
|
1.662.000 |
|
VII |
D |
|
1.662.000 |
|
VIII |
D livello
super |
|
1.662.000 |
|
Nota: a decorrere dalla medesima data il trattamento
economico iniziale del personale di ex livello VIII bis confluito
nella categoria D, livello economico Ds e fasce Ds1
e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.152.000 e £. 25.557.000, di
cui il trattamento tabellare iniziale è pari a L.
23.895.000.
Prospetto 2
TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE A DECORRERE DA
1/6/1999
EX POSIZIONE FUNZIONALE
(A) |
CATEGORIA
(B) |
TRATTAMENTO TABELLARE INIZIALE ANNUO LORDO
(C) |
VALORE COMUNE DELLE INDENNITÁ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
(D) |
TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE |
I - II -
III |
A |
|
222.000 |
|
IV |
B |
|
942.000 |
|
V |
B livello
super |
|
222.000 |
|
VI |
C |
|
1.662.000 |
|
VII |
D |
|
1.662.000 |
|
VIII |
D livello
super |
|
1.662.000 |
|
Nota: a decorrere dalla medesima data il trattamento
economico iniziale del personale di ex livello VIII bis confluito
nella categoria D, livello economico Ds e fasce Ds1
e Ds 2 è pari a, rispettivamente, £. 24.692.000 e £. 26.097.000, di
cui il trattamento tabellare iniziale è pari a L.
24.435.000.
ALLEGATO 10
Prospetto 1
FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL'1/11/1998
(valori assoluti annui lordi X 1000)
Trattamento
econom. iniz. |
A |
12.351 |
B |
14.263 |
Bs |
15.111 |
C |
17.937 |
D |
20.393 |
Ds |
22.797 |
I FASCIA |
A1 |
13.027 |
B1 |
15.028 |
Bs1 |
15.975 |
C1 |
18.890 |
D1 |
21.612 |
Ds1 |
24.152 |
II FASCIA |
A2 |
13.698 |
B2 |
15.835 |
Bs2 |
16.830 |
C2 |
19.998 |
D2 |
22.720 |
Ds2 |
|
III FASCIA |
A3 |
14.098 |
B3 |
16.335 |
Bs3 |
17.430 |
C3 |
21.106 |
D3 |
23.828 |
Ds3 |
|
IV FASCIA |
A4 |
14.548 |
B4 |
16.935 |
Bs4 |
18.430 |
C4 |
22.708 |
D4 |
24.936 |
Ds4 |
|
Prospetto 2
DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE
(valori marginali annui lordi X 1000)
Trattamento
econom. iniz. |
A |
12.351 |
B |
14.263 |
Bs |
15.111 |
C |
17.937 |
D |
20.393 |
Ds |
22.797 |
I FASCIA |
A1 |
|
B1 |
|
Bs1 |
|
C1 |
|
D1 |
|
Ds1 |
|
II FASCIA |
A2 |
|
B2 |
|
Bs2 |
|
C2 |
|
D2 |
|
Ds2 |
|
III FASCIA |
A3 |
|
B3 |
|
Bs3 |
|
C3 |
|
D3 |
1.108 |
Ds3 |
1.495 |
IV FASCIA |
A4 |
|
B4 |
|
Bs4 |
1.000 |
C4 |
1.602 |
D4 |
1.108 |
Ds4 |
1.233 |
Nota : la prima riga dei prospetti 1 e 2
"trattamento economico iniziale" è data dalla somma dei valori tabellari, delle
indennità comuni conglobate e degli incrementi retributivi di cui al prospetto 1 dell'
allegato 8. Sono di conseguenza rivalutati gli importi delle fasce I^ e successive.
ALLEGATO 11
Prospetto 1
FASCE RETRIBUTIVE A DECORRERE DALL'1/6/1999
(valori assoluti annui lordi X 1000)
Trattamento
econom. iniz. |
A |
12.711 |
B |
14.635 |
Bs |
15.507 |
C |
18.357 |
D |
20.849 |
Ds |
23.289 |
I FASCIA |
A1 |
13.387 |
B1 |
15.400 |
Bs1 |
16.371 |
C1 |
19.310 |
D1 |
22.068 |
Ds1 |
24.692 |
II FASCIA |
A2 |
14.058 |
B2 |
16.207 |
Bs2 |
17.226 |
C2 |
20.418 |
D2 |
23.176 |
Ds2 |
26.097 |
III FASCIA |
A3 |
14.458 |
B3 |
16.707 |
Bs3 |
17.826 |
C3 |
21.526 |
D3 |
24.284 |
Ds3 |
27.592 |
IV FASCIA |
A4 |
14.908 |
B4 |
17.307 |
Bs4 |
18.826 |
C4 |
23.164 |
D4 |
25.392 |
Ds4 |
28.825 |
Prospetto 2
DIFFERENZA ANNUA TRA LE FASCE
(valori marginali annui lordi X 1000)
Trattamento
econom. iniz. |
A |
12.711 |
B |
14.635 |
Bs |
15.507 |
C |
18.357 |
D |
20.849 |
Ds |
23.289 |
I FASCIA |
A1 |
|
B1 |
|
Bs1 |
|
C1 |
|
D1 |
|
Ds1 |
|
II FASCIA |
A2 |
|
B2 |
|
Bs2 |
|
C2 |
|
D2 |
|
Ds2 |
|
III FASCIA |
A3 |
|
B3 |
|
Bs3 |
600 |
C3 |
|
D3 |
|
Ds3 |
|
IV FASCIA |
A4 |
|
B4 |
|
Bs4 |
|
C4 |
|
D4 |
|
Ds4 |
|
Nota : la prima riga dei prospetti 1 e 2
"trattamento economico iniziale" è data dalla somma dei valori tabellari, delle
indennità comuni conglobate e degli incrementi retributivi di cui al prospetto 1 dell'
allegato 8. Sono di conseguenza rivalutati gli importi delle fasce I^ e successive.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che le
conclusioni contrattuali raggiunte realizzano un delicato bilanciamento tra i rispettivi
interessi, tenuto conto delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e avuto
riguardo allesigenza di equilibrio rispetto ad altre conclusioni contrattuali già
realizzate nel settore pubblico.
Conseguentemente le parti concordano che, nel caso
in cui le conclusioni contrattuali che si realizzeranno nelle aree della dirigenza del
comparto della sanità fossero incoerenti con i principi di cui sopra e comportassero
soluzioni difformi rispetto agli istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità
proprie di tali aree, esse si incontreranno per ridiscuterle ed armonizzarle nel presente
contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul personale dellattività
libero-professionale intramoenia del personale della dirigenza sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti confermano che tra gli enti del comparto
sono ricomprese le ex istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono
prevalentemente funzioni sanitarie ai sensi dellart. 6 del Contratto collettivo
nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2
giugno 1998 (pubblicato sulla G.U. del 24.06.1998 serie generale n. 145) e che
nella dizione "tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato" di cui allart. 1, comma 1, si intende altresì il personale
dipendente dalle Aziende Sanitarie Locali e operante presso i servizi sociali delle
aziende medesime nonché tutto il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Nelle aziende ed enti tenuti al rispetto delle
regole sul bilinguismo, le parti ritengono che per i passaggi interni tra una categoria e
laltra, ovvero quelli tra un livello economico e laltro della stessa categoria
non debba essere richiesto laccertamento della conoscenza della lingua, in quanto
tale accertamento riguarda gli accessi dallesterno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Con riferimento allart. 19, comma 2, del
presente CCNL le parti dichiarano che nel personale di vigilanza ed ispezione sono
ricompresi i vigili sanitari indipendentemente dalle varie denominazioni adottate in sede
locale ed anche gli "assistenti tecnici" limitatamente a quelli che operano
presso i Dipartimenti di prevenzione, i P.M.P. (presidi multizonali di prevenzione) o
strutture ad essi riconducibili ed ex P.M.P. confluiti nelle ARPA (agenzie regionali per
lambiente).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Per il perseguimento delle finalità di cui
allart. 29 sulla formazione e aggiornamento professionale del personale, le parti
convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata
integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare
alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante
lottimizzazione delle risorse dellUnione europea ed il vincolo di
reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di
riorganizzazione e di modernizzazione.
Pertanto, le parti auspicano di pervenire alla
destinazione alle finalità previste dallart. 29 di una quota pari almeno
all1% della spesa complessiva del personale, in conformità a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti congiuntamente dichiarano che con la norma
di cui allart. 38, comma 5 non hanno inteso pregiudicare eventuali trattamenti di
maggiore favore attribuiti in forza di accordi regionali intervenuti precedentemente alla
data di sottoscrizione del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
per la lotta al lavoro dei bambini
Secondo i dati dellOIL (Organizzazione
Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a
lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione
degli adulti.
In particolare lOIL ha denunciato una forte
presenza di lavoro minorile anche nella produzione di strumenti e materiali chirurgici.
Tale produzione si concentra in Pakistan nella zona di Sialkot, nota appunto per la
esportazione di tali prodotti in tutto il mondo. Da stime ricavate da studi OIL si presume
che circa 8000 bambini siano utilizzati in tali produzioni con gravi conseguenze sul loro
sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di contribuire allimpegno delle
istituzioni internazionali e del governo italiano, che ha sottoscritto con le parti
sociali italiane il 16 aprile 1998, la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro
minorile e, facendo anche seguito alla raccolta fondi promossa da CGIL CISL e UIL e le
organizzazioni imprenditoriali italiane per progetti OIL e UNICEF in Pakistan, nel settore
degli strumenti chirurgici.
Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano a
dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e perché tali prodotti siano
fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dellOIL.
Le parti si impegnano, pertanto, a richiedere alle
imprese fornitrici che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni
fondamentali dellOIL ed in particolare della Convenzione 1138 sulletà minima
e si impegnano altresì a sostenerle verso tale obiettivo attraverso il rafforzamento dei
programmi dellOIL in atto a Sialkot nel settore degli strumenti chirurgici. Tali
programmi hanno come obiettivo la rimozione dei minori dal lavoro, la loro reintegrazione
nel mondo della scuola leventuale inserimento al loro posto di membri della famiglia
anche attraverso misure di formazione professionale e di sostegno socioeconomico.
Le parti si impegnano a rivedersi entro 6 mesi dalla
data della firma della presente dichiarazione, per concordare la pratica attuazione degli
impegni e definire le modalità e le risorse necessarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti concordano circa lopportunità
fornita alle aziende ed enti dagli strumenti della classificazione per portare a
compimento forme di riordino della dotazione organica - anche mediante trasformazione dei
relativi posti - con riguardo al personale formalmente collocato in altri settori di
attività per motivi di salute accertati secondo le modalità di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti concordano che con lentrata in vigore
del nuovo sistema classificatorio lutilizzo delle graduatorie dei pubblici concorsi,
tuttora valide, debba avvenire anche per il personale riservatario, nei limiti dei posti
previsti per laccesso dallesterno.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti concordano sulla necessità di chiarire con
il Dipartimento della Funzione Pubblica le modalità applicativa dellart. 32, comma
13, legge 449 del 27.12.1997 per la soluzione degli eventuali casi ancora in
contestazione.
R.S.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
NOTA A VERBALE CCNL COMPARTO SANITÀ
A.RA.N. OO.SS. del 3 marzo 1999
La scrivente rappresentanza sindacale, considerato
che:
- ad oggi non esiste alcuna norma legislativa o contrattuale che
legittimi per le R.S.U. del personale, a livello aziendale, listituzione di
Coordinamenti e/o Comitati ristretti o di organismi similari comunque denominati ;
- il nuovo organismo di rappresentanza sindacale unitaria del
personale origina da un Contratto quadro nazionale (C.C.N.Q.) cui ha fatto seguito uno
specifico accordo integrativo di comparto, e che gli stessi costituiscono senza dubbio -
al momento - lunica norma di riferimento ;
- il risultato del percorso elettorale è lespressione
democratica della volontà dei Lavoratori, i quali sono stati chiamati ad individuare,
votandoli, i membri del nuovo organismo di rappresentanza, secondo regole predeterminate
che non è corretto, oggi, sminuire nella portata con manovre locali ;
- le regole nazionali non graduano in nessun caso la titolarietà
che è e deve restare paritaria per ogni singolo eletto, destinatario - in azienda - delle
prerogative originariamente assegnategli;
RITIENE
illegittimo ogni tentativo di comprimere la libertà
di ogni singolo eletto alla partecipazione alle trattative e ad usufruire della propria
quota parte di prerogative sindacali e
RIGETTA
il tentativo di regolamentare le R.S.U. del
personale con accordi, di livello aziendale, che prevedano Coordinamenti e/o Comitati
ristretti o organismi similari comunque denominati. Tentativo assolutamente anacronistico
e svilente dei principi ispiratori delle norme legislative e contrattuali che hanno
sancito listituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale, nonché
contrario alle norme contrattuali sottoscritte in data odierna dalle parti che nulla
prevedono a tale proposito.
DICHIARA
La propria disponibilità a regolamentare in modo
univoco, in ambito nazionale, il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del
personale con un contratto che sia rispettoso della libertà di ogni singolo eletto alla
partecipazione alle trattative e di usufruire della propria parte di prerogative
sindacali.
Roma li 3 marzo 1999
R.S.U./Snatoss-Adass-Fase-Fapas-Sunas-Soi
NOTA A VERBALE CCNL COMPARTO SANITÀ
A.RA.N. OO.SS. del 3 marzo 1999
Preso atto delle integrazioni e delle modifiche
apportate in sede della stesura dellodierna ipotesi di CCNL del Comparto Sanità e
delle risultanze della consultazione di base in cui è emersa una sostanziale critica per
gli effetti degli accordi generali sul costo del lavoro che hanno portato alla limitatezza
delle risorse ed al conseguente differimento della decorrenza economica degli incrementi
tabellari, si deve evidenziare che anche in questa fase non sono state accolte le
specifiche richieste della scrivente rappresentanza sindacale relativamente a :
- norma transitoria di primo inquadramento del personale in servizio
che consenta la collocazione in categoria D del personale ex categoria C in possesso di
determinati titoli ed esperienza professionale, anche mediante integrazione e/o
modificazione dell'attuale articolato;
- superamento delle limitazioni attualmente previste relativamente alla
possibilità di affidamento di incarichi organizzativi al personale della Categoria
"C" di cui allart. 21 c. 2, che nega al personale amministrativo di
vedersi attribuite funzioni organizzative e ciò anche di fronte alleventuale
carenza di corrispondente personale di categoria "D";
- inserimento di uno specifico impegno per le Aziende del comparto a
concretizzare effettivamente le progressioni previste con le dinamiche contrattuali ed in
particolare effettuare una immediata ricognizione dei singoli ambiti aziendali che porti:
- alla modifica ed alla conseguente rideterminazione delle dotazioni
organiche, che vanno adattate alla reale situazione organizzativa ed operativa e che
debbono riconoscere le legittime aspettative degli operatori che si vedono collocati i
posizioni incongruenti rispetto al sistema;
- alla adeguata valutazione dei requisiti posseduti e delle funzioni
effettivamente svolte dai singoli operatori, anche per sofferenza e carenza delle
pregresse piante organiche, di cui comunque le aziende hanno usufruito e beneficiato;
- valutazione dell'esperienza professionale quale elemento per la
progressione economica orizzontale nell'ambito delle selezioni per l'accesso dall'interno.
Ciò premesso, nel riconoscere il sostanziale
accoglimento delle altre riserve poste con la dichiarazione a verbale allegata alla
preintesa, si prende atto del rinvio della regolamentazione contrattuale della Libera
Professione per il personale del Comparto ed i rapporti di questultimo con
larea della Dirigenza, pur riconoscendo che lattuale formulazione della
dichiarazione congiunta n.1 vincola le parti per il futuro nonché del rinvio della
regolamentazione della mobilità tra comparti diversi che, a nostro avviso, dovrà tenere
in debito conto ed omogeneizzare la diversa collocazione iniziale di alcune professioni
(Assistenti sociali Ostetriche ecc.)
Roma li 3 marzo 1999
DICHIARAZIONE A VERBALE
Roma 03/03/1999
Il C.S.A. e la Confederazione CISAS,
dichiarano che alla firma posta su questo contratto collettivo nazionale di lavoro, non
può essere attribuito il valore di condivisione, piena e totale, di tutti gli istituti
contrattuali, sui quali il C.S.A. ha già espresso notevoli riserve sia nel corso delle
trattative che nella sottoscrizione della Preintesa del 20/01/99.
Tra laltro, le stesse Assemblee di base alle
quali è stata sottoposta la Preintesa siglata il 20/01/99, hanno condiviso le riserve e
le richieste espresse dalla delegazione del C.S.A. nel corso delle trattative.
La sottoscrizione del presente CCNL è dettata,
quindi, dalla esigenza fondamentale di consentire la partecipazione del C.S.A. alla
contrattazione integrativa aziendale.
Riteniamo che al C.S.A. vada riconosciuto il merito
di aver sollecitato e sostenuto, durante tutta la fase delle trattative contrattuali,
diverse richieste fondamentali che non hanno trovato, al momento, la piena condivisione e
accoglienza da parte dellARAN.
Ci riferiamo:
- alla mancata regolamentazione e riconoscimento dellattribuzione
dellindennità di rischio radiologico, in modo particolare:
- al personale tecnico-sanitario di radiologia medica a rapporto
di lavoro part-time;
- allo stesso personale che è stato classificato nella Categoria B
- al restante personale del Comparto
che opera in zone controllate
e che è stato riconosciuto professionalmente esposto e classificato nella categoria B;
- al mancato riconoscimento:
- per il personale amministrativo della Categoria C, della
possibilità dellaffidamento degli incarichi per le posizioni organizzative così
come è avvenuto per il personale del ruolo sanitario e sociale della stessa Categoria C;
- delle funzioni reali e di fatto per i Coadiutori amministrativi
ai quali necessariamente doveva essere trasformata la qualifica in Assistenti
amministrativi - Categoria C a far tempo dal 31/12/99;
- delle funzioni reali e di fatto degli Infermieri Generici e delle
stesse Puericultrici che avrebbero meritato, necessariamente, in questo contratto, un
profilo professionale più definito, qualificato e qualificante, da parte del Ministero
della Sanità e, quindi, un trattamento economico, consequenziale, migliorativo;
- delle funzioni reali degli Operatori tecnici ex IV livello,
assimilabili a quelle eseguite dagli Operatori tecnici ex V livello e, quindi, la
necessaria e dovuta riclassificazione in una sola Categoria "B" e non in due ,
come è avvenuto, "B" e "BS";
- ed alla mancata applicazione dellart. 1 del D.lgs. 396/97 sulla
distinta disciplina per le figure di alta professionalità ed in subordine la mancata
previsione di una Commissione paritetica ARAN OO.SS. per acquisire gli elementi di
conoscenza utili alla individuazione di una separata area di professionisti, così come
previsto dallart. 38 del Contratto dei Ministeri;
- di un profilo professionale, esclusivamente, per il Caposala;
- dellistituzione dellindennità di rischio biologico per i
tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Il
C.S.A., inoltre, in corso di trattative per la
stipula del CCNL, ha proposto le seguenti modifiche sul sistema classificatorio:
- in prima applicazione, il personale in servizio allentrata in
vigore del presente contratto con il profilo di Agente tecnico (ex operaio qualificato)
già appartenente alla posizione funzionale di III livello ex DPR 384/90 ed
inquadrato nelle Categorie A, viene ricollocato, dal 31/12/99 direttamente, nel
trattamento economico iniziale della Categoria B con la trasformazione del profilo in
Operatore tecnico;
- in prima applicazione, il personale in servizio allentrata in
vigore del presente contratto con il profilo di Coadiutore amministrativo già
appartenente alla posizione funzionale di IV livello ex DPR 384/90 - ed inquadrato
nella Categoria B, con una anzianità di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene ricollocato
dal 31/12/99 direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria C con
trasformazione del proprio posto e profilo in Assistente amministrativo;
- in prima applicazione, il personale in servizio allentrata in
vigore del presente contratto con il profilo di Assistente amministrativo, già
appartenente alla posizione funzionale di VI livello - ex DPR 384/90 ed inquadrato
nella Categoria C, con una anzianità di 5 anni di servizio al 31/12/97, viene ricollocato
dal 31/12/99, direttamente, nel trattamento economico iniziale della Categoria D con
trasformazione del proprio posto e profilo in Collaboratore amministrativo-professionale,
- in prima applicazione, il personale in servizio allentrata in
vigore del presente contratto con il profilo di Infermiere Generico e Puericultrice
già appartenente alla posizione funzionale di V livello - ex DPR 384/90 ed
inquadrato nella Categoria B gruppo 2, viene ricollocato dal 31/12/00 direttamente, nel
trattamento economico iniziale della Categoria C mantenendo sempre la qualifica di Infermiere
Generico e Puericultrice;
- in prima applicazione, il personale collocato nella Categoria A, a
far tempo dal 31/12/99, viene ricollocato nella prima fascia della Categoria B ;
- il riconoscimento nel profilo della Categoria D di unarea
riservata allOperatore professionale sanitario AFD/Caposala;
- la precedenza nellaffidamento degli incarichi per le posizioni
organizzative al personale in servizio con la qualifica attuale di Caposala -
Categoria D rispetto al personale Infermieristico - Categoria C;
- "la modifica delle funzioni descritte per il Collaboratore
professionale sanitario come di seguito definite: "Svolge le attività attinenti
la sua competenza professionale specifica nellambito della unità operativa
assegnata.
Coordina lattività del personale,
predisponendone i piani di lavoro, nel rispetto dellautonomia operativa del
personale assegnato. Verifica la qualità delle prestazioni erogate dalla
U.O..
Concorre ad individuare e a pianificare gli
obiettivi, fornendo elementi di negoziazione del budget di concerto al responsabile della
unità operativa, per una gestione autonoma delle risorse direttamente attribuite,
rispondendone per gli obiettivi definiti e programmati.
Promuove le attività di formazione e aggiornamento
e listruzione del personale nellambito della U.O. assegnata. Può essere
assegnato previa verifica dei requisiti a funzione dirette di tutor in piani formativi.
Le attività lavorative del Collaboratore
professionale sanitario possono svolgersi anche nei sottoindicati settori secondo le
esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti ed i requisiti culturali e
professionali da essi previsti secondo le declaratorie:
- settore epidemiologico
- settore statistico
- settore formazione, settore ricerca e VRQ".
- la modifica delle funzioni del Collaboratore Professionale Esperto
come appresso indicate:
"Dirige la struttura organizzativa dei processi
infermieristici, tecnici sanitari e di riabilitazione e di vigilanza e di ispezione.
Programma nellambito delle attività di autonomia lorganizzazione dei servizi,
la gestione del budget assegnato finalizzato alla razionalizzazione dellutilizzo
delle risorse umane, di concerto con i responsabili dei servizi e dei presidi, verificando
lespletamento delle attività del personale medesimo.
Formula proposte operative per lorganizzazione
del lavoro delle attività di competenza .
Partecipa per larea di propria competenza alla
elaborazione di progetti anche trasversali allorganizzazione, che comportano
lassegnazione del budget, di concerto con le strategie dellAzienda. Partecipa
alla formazione dei piani operativi ed ai sistemi della qualità ai fini della
ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e
di tirocinio, di formazione (quale ad es. diploma universitario, formazione complementare,
formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate.
Le attività lavorative del collaboratore
professionale sanitario esperto possono svolgersi oltre che per larea sanitaria,
anche nei sottoindicati settori di attività, secondo le esigenze organizzative e
funzionali delle Aziende ed Enti ed i requisiti culturali e professionali da essi previsti
secondo le declaratorie:
- settore formazione
- settore ricerca e VRQ
- settore informatico
- settore statistico"
- per accedere dallinterno al livello economico DS occorre
esperienza quinquennale nel corrispondente profilo della Categoria C corredato dal
certificato di abilitazione a funzioni direttive nella assistenza infermieristica.
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