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PER
L'ACCESSO ALLA LAUREA SPECIALISTICA (57/S)
Roma,
7 gennaio 2002
Il
Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il 21
dicembre scorso, il disegno di conversione del decreto legge
12 novembre 2001, n.402, recependo interamente l'emendamento
relativo alla validità dei diplomi di assistente sociale
per l'accesso ai corsi di Laurea Specialistica.
In
particolare l'emendamento di cui si tratta è quello che
riguarda il comma 10. dell'art.1 che reca, nella sua stesura
definitiva, la seguente disposizione:
«I
diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e
i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini
dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master
ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
attivati dalle università».
Una
importante affermazione dell'Ordine e della professione di
assistente sociale.
....in
attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212/L del 17
agosto 2001 il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove
per l’esercizio di talune professioni, nonché della
disciplina dei relativi ordinamenti”.
Il
suddetto regolamento modifica ed integra la disciplina
dell’ordinamento degli albi, ordini o collegi nonché dei
requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle
relative prove relativamente ad una serie di professioni tra
cui quella dell’assistente sociale.
La
normativa consta di una parte generale e di una specifica
per tutte le professioni. La parte specifica relativa a noi
assistenti sociali riguarda gli articoli 20, 21, 22, 23, 24.
Va
subito precisato, a scanso di equivoci, che dalla lettura
dell’articolo 24,
comma IV (norme finali e transitorie) e dell’articolo 22,
comma III (esame di stato per l’iscrizione nella sezione
“A” e relative prove) è contenuta la citazione
dell’art. 20,
comma I e comma II che invece deve intendersi articolo 21
(attività professionale).
Permane
la controversa interpretazione di tale art. 24
comma IV, sulla dizione “funzioni dirigenziali”
esprimendo altresì viva preoccupazione per il mancato
richiamo al possesso del titolo di studio specifico e/o
all’iscrizione all’albo professionale; ciò presenta
aspetti di ambiguità e contenziosità.
Appare
altresì fondamentale l’interpretazione dell’art.
8, comma II (salvaguardia valore titoli di studio ed
abilitativi conseguiti in conformità al precedente
ordinamento) del suddetto D.P.R. in correlazione alla L.
84/93 art. 5
(norme transitorie).
A
riguardo è stata inviata all’Ordine nazionale una nota in
data 6/09/2001.
L.
84/93
art.
5
(norme transitorie)
1.
Fino alla soppressione delle scuole dirette ai fini speciali
universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino
alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma
universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera
a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l’iscrizione
all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è
consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto
del presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da
ultimo modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1989, n 280. La presente legge munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
D.P.R.
328/2001
Art.
8
(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)
1.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie
contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o
conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo
17, comma 95, legge
15 maggio 1997,
n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di
Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma
restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla
normativa previgente.
2.
Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna
professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo
professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di
Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione
A dello stesso albo.
3.
I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale
sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la
tabella A allegata al presente regolamento.
D.P.R.
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Art.
20
(Sezioni e titoli professionali)
1.
Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2.
Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale
di assistente sociale specialista.
3.Agli
iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
assistente sociale.
4.L'iscrizione
all'albo professionale degli assistenti sociali è
accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione
degli assistenti sociali specialisti" e
"sezione degli assistenti sociali".
D.P.R.
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Art.
21
(Attività professionali)
1.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni già' stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel
comma 2, le seguenti attività professionali:
a)
elaborazione e direzione di programmi nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
b)
pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
c)
direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
d)
analisi e valutazione della qualità degli interventi nei
servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e)
supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei
corsi di laurea specialistica della classe 57/S -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali;
f)
ricerca sociale e di servizio sociale;
g)
attività didattico-formativa
connessa alla programmazione e gestione delle
politiche del servizio sociale.
2.
Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le
seguenti attività:
a)
attività, con autonomia tecnico-professionale e di
giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la
prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie,
gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio,
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con
organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
b)
compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e
alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi
specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c)
attività di informazione e comunicazione nei servizi
sociali e sui diritti degli utenti;
d)
attività didattico formativa connessa al servizio sociale e
supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea
della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e)
attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e
psicosociali ai fini di ricerca.
D.P.R.
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Art.
22
(Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento
di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di
Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica
nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali.
2.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)
una
prima prova
scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di
pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi
sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle
politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di
supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza
sociale;
b)
una seconda
prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi
valutativa di un caso di programmazione e gestione di
servizi sociali; discussione e formulazione di piani o
programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici
definiti dalla commissione esaminatrice;
c)
una prova
orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato
scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attivita'
svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia
professionale.
3.
Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli
assistenti sociali
non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo,
ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e che
hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui
all'articolo 20, comma 2.
D.P.R.
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Art.
23
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
-
L’iscrizione
nella sezione B è subordinata al superamento di
apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame
di Stato è richiesto il possesso della laurea nella
classe 6 – Scienze del servizio sociale.
2.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a)
una prima prova
scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici
e applicativi delle discipline dell'area di servizio
sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche
professionali del servizio sociale, del rilevamento e
trattamento di situazioni di disagio sociale;
b)
una seconda prova
scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di
politica sociale; principi e metodi di organizzazione e
offerta di servizi sociali;
c)
una prova orale,
sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e
deontologia professionale; discussione dell'elaborato
scritto; esame critico dell'attività svolta durante il
tirocinio professionale;
d)
una prova pratica
nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato
dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
D.P.R.
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Art.
24
(Norme finali e transitorie)
1.
Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali
sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti
sociali.
2.
Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione
professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3.
Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato indetti prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione B.
4.
Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in
servizi sociali conseguita ai sensi della
normativa previgente l'entrata in vigore del presente
regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore
del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni
funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione
A.
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