DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.169

 

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera
g), e 117, sesto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre
1999, n. 370;
 Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328;
 Sentiti gli ordini professionali interessati;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2005;
 Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e
del 13 giugno 2005;
 Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato,
contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata
previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in
quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la
partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
 Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
 
E  m  a  n  a
il seguente regolamento:
 
Art. 1.
Ambito di applicazione
 
 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli
ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali,
degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli
ingegneri.
 
  Avvertenza:
 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
 dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
 disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
 invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
Note alle premesse:
 - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
 conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge ed i regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione, secondo comma, lettera
 g) e sesto comma, e' il seguente:
 «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
 materie:
 a)-f) (omissis);
 g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h)-s) (omissis).
 (Omissis).
 Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
 comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
 degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Il testo del comma 18, della legge 14 gennaio 1999,
 n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e
 della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa
 nelle scuole - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19
 gennaio 1999, n. 14) modificato dal comma 4 dell'art. 6,
 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
 materia di universita' e di ricerca scientifica e
 tecnologica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
 ottobre 1999, n. 252), e' il seguente:
 «18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma
 dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
 grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli
 ordini professionali, con esclusivo riferimento alle
 attivita' professionali per il cui esercizio la normativa
 vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame
 di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del
 relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
 nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e
 delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri
 direttivi:
 a) determinazione dell'ambito consentito di attivita'
 professionale ai titolari di diploma universitario e ai
 possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.
 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
 successive modificazioni;
 b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
 albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
 lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu'
 generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
 collegi;
 c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove
 degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della
 lettera a).».
 - Il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31
 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita'
 e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
 completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
 dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
 relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
 altre misure urgenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni,
 dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con
 modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
 recante disposizioni urgenti per l'universita' e la
 ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
 completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
 dei pubblici dipendenti, nonche' per semplificare gli
 adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
 concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1
 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 - pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75), e' il
 seguente:
 «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
 Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
 composizione degli organi degli ordini professionali, come
 previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va
 assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli
 albi professionali nei consigli nazionali e territoriali
 con un numero di componenti dei consigli territoriali da
 sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un
 numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e
 con una durata di quattro anni per i consigli territoriali
 e di cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a
 tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al
 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto
 regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18,
 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato
 dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
 della legge di conversione del presente decreto, per la
 definizione del numero dei componenti e del sistema di
 composizione dei consigli nazionali e territoriali.».
 - Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23
 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214), e' il seguente:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
 Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
 disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare del Governo, determinano le norme generali
 regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
 Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni
 della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame
 di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
 professioni, nonche' della disciplina dei relativi
 ordinamenti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto
 2001, n. 190), e' il seguente:
 «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
 disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
 numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
 locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
 professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano
 istituite le due sezioni di cui all'art. 2, e' ripartito in
 proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione.
 Tale numero viene determinato assicurando comunque la
 presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
 inferiore al cinquanta per cento alla componente
 corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per
 l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione
 A.
 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
 provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
 componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
 professionista assoggettato al procedimento.
 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1,
 comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
 modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
 il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
 rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.».
 
 
Art. 2.
Composizione dei consigli territoriali
 
 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente
regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo
1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B
dei rispettivi albi pari a:
 a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera
cento;
 b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma
non cinquecento;
 c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera
cinquecento ma non millecinquecento;
 d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera
millecinquecento.
 2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella
tabella di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante del presente
regolamento.
 3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti
all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o
settori di appartenenza.
 4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla
data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in
vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per piu'
di due volte consecutive.
 5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare e'
sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima
sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la meta'
piu' uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.
 
 
Art. 3.
Elezione dei consigli territoriali
 
 1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta dal consiglio in
carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante
l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il
quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui e' stata
indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio
nazionale indire le elezioni.
 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino
all'insediamento del nuovo consiglio.
 3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli iscritti
nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per
posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica
certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
votazione. L'avviso e', altresi', pubblicato, entro il predetto
termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico
dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento,
puo' tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della
convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte
consecutive.
 4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto,
nonche' delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle
due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che
costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente
regolamento.
 5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha votato un terzo
degli aventi diritto, per gli ordini con piu' di millecinquecento
iscritti all'albo; la meta' degli aventi diritto, per gli ordini con
meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione,
l'elezione e' valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per
gli ordini con piu' di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto
degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento
iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione e' valida qualsiasi
sia il numero dei votanti. Ai fini della validita' della votazione si
computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei
seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonche' quelle pervenute per
posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.
 6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il
seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora
siano istituiti piu' seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le
urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni
caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
 7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad
eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore
richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata
e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda
stessa, in una busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del
votante autenticata nei modi di legge, nonche' la dichiarazione che
la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva
sotto la responsabilita' del presidente. Il presidente consegna le
buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima
votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del
seggio, verificata e fattane constatare l'integrita', apre la busta,
ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non
sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre
ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti
si tiene, altresi', conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto
che ha esercitato il voto per corrispondenza puo' votare
personalmente alla seconda e terza votazione.
 8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie
per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il
vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.
 9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di almeno tre
componenti del seggio.
 10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua
identita' personale, mediante l'esibizione di un documento di
identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un
componente del seggio.
 11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero
di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota
in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome
del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro
che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non
apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero
dei consiglieri da eleggere. La scheda e' deposta chiusa nell'urna.
 12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a
sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il
consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi
per l'intera durata delle elezioni.
 13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il
presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede
votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere
luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico
non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva
votazione.
 14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima votazione, per otto
ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in
seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali
immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al
giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
 15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono
ridotti alla meta' negli ordini con meno di tremila iscritti.
 16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le
operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la
votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del
seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
 17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti.
 18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte
di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima
sezione e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B,
tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione
A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile.
 19. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggiore
anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianita', il maggiore di eta'.
 20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle
elezioni e ne da' immediata comunicazione al Ministero della
giustizia.
 
 
Art. 4.
Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
 
 1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un
presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che e' rieleggibile.
 2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e
presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento
professionale. Il presidente e' tenuto a convocare l'assemblea a
richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un
quarto degli iscritti all'albo.
 
 
Art. 5.
Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
 
 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente
regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo
1 e' costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque
anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati,
ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto
dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente
regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino
all'insediamento del nuovo consiglio.
 2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i
professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali,
sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di
appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente
regolamento, non possono essere eletti per piu' di due volte
consecutive.
 3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del
consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle
due cariche e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In
mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del
consiglio nazionale.
 4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del
presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni
cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un
voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni
trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
 5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun
ordine territoriale. A tale fine e' convocata un'apposita seduta di
consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici
candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro
che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione
dell'albo. Della seduta e' redatto apposito verbale, che e'
sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il
presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati
nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero
di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna
sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si
considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici
trascritti nella scheda. La scheda e' immediatamente trasmessa per
telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono
attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.
 6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le
pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito
nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove e'
altresi' stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono
alla votazione.
 7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte
di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B
e' eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i
consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel
caso in cui non siano state presentate candidature da parte di
iscritti alla sezione A ciascun iscritto e' eleggibile.
 8. In caso di parita' e' preferito il candidato che abbia maggior
anzianita' di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianita', il maggiore di eta'.
 9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia
venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di
oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da
svolgersi ai sensi del presente regolamento.
 10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un
presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.
 11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente
regolamento.
 
 
Art. 6.
Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari
 
 1. Il consiglio dell'ordine degli attuari e' formato da un numero
di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:
 a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera
cento;
 b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento
ma non cinquecento;
 c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i
cinquecento ma non millecinquecento;
 d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera
millecinquecento.
 2. Il consiglio dell'ordine e' composto secondo quanto previsto
nella tabella di cui all'Allegato 3, che e' parte integrante del
presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 3 del presente regolamento.
 3. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella
tabella di cui all'Allegato 4, che e' parte integrante del presente
regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 3 del presente regolamento.
 
 
Art. 7.
Consiglio nazionale dei geologi
 
 1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di
quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono
regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e
terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla
meta'.
 2. Il consiglio nazionale e' composto secondo quanto previsto nella
tabella di cui all'Allegato 5, che e' parte integrante del presente
regolamento.
 
 
Art. 8.
Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi
 
 1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale
dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici
membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo
dell'ordine.
 2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.
 3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella
di cui all'Allegato 6, che e' parte integrante del presente
regolamento.
 
 
Art. 9.
Procedimenti disciplinari
 
 1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti
professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in
materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli
iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso e' composto dai
consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato
al procedimento.
 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo
non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in
composizione monocratica.
 3. In caso di parita' di voti, prevale quello del consigliere con
maggiore anzianita' di iscrizione.
 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo,
giudica il consiglio dell'ordine territorialmente piu' vicino, che
abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla
stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli
territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di
rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il
consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato,
anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.
 
 
Art. 10.
Abrogazioni
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le
seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale
23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo;
articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e
terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5;
articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola
«professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13;
articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.
 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
 a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo;
articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo,
dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo;
articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28;
articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola
«incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
 b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola
«effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7,
commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e
terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1981, n. 350;
 c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla
elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre
1925, n. 2537;
 d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola
«consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente
alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del
decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
 e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale e'
composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della
legge 9 febbraio 1942, n. 194;
 f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed e' composto» alla
parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed e'
costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo;
articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e
secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n.
396;
 g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed e' composto» alla
parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo,
quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5,
commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo;
articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n.
616;
 h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che e' composto» alla
parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla
parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.
 
 
 Note all'art. 10:
 - Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
 1944, n. 382 (Norme sui Consigli degli ordini e dei collegi
 e sulle Commissioni centrali professionali - pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 23 dicembre
 1944, n. 98).
 - Si riporta il testo degli articoli 10, 14, 19, 23, 27
 e 48 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della
 professione di dottore agronomo e di dottore forestale -
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1976, n.
 17), come modificato dal presente regolamento:
 «Art. 10 (Composizione del consiglio dell'ordine). - La
 maggioranza dei componenti il consiglio deve essere
 costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di
 lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle
 elezioni.
 Il consiglio uscente rimane in carica fino
 all'insediamento del nuovo consiglio.
 Art. 14 (Decadenza dalla carica di membro del
 consiglio. Sostituzione). - Il membro del consiglio che,
 senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni
 consecutive, decade dalla carica.
 I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti
 dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano
 conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo
 comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In
 mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza
 suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le
 modalita' di cui al citato art. 19. I componenti cosi'
 eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.
 Art. 19 (Assemblea per l'elezione del consiglio). -
 1.-8. (Abrogati).
 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto
 all'albo puo' proporre ricorso al consiglio dell'ordine
 nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.
 Art. 23 (Consiglio dell'ordine nazionale). - Il
 consiglio dell'ordine nazionale dei dottori, agronomi e dei
 dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di
 grazia e giustizia.
 Art. 27 (Elezione del consiglio dell'ordine nazionale).
 - Ogni ordine comunica il risultato della votazione ed una
 commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia
 e composta di cinque professionisti che, verificati il
 rispetto dei termini e la regolarita' delle operazioni
 elettorali, accerta il risultato complessivo della
 votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del
 Ministero.
 «Art. 48 (Svolgimento del procedimento disciplinare).
 -Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un
 relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento,
 espone al consiglio i fatti per cui si procede.
 Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le
 eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei
 presenti.
 Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire
 alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo
 impedimento, si procede in sua assenza.
 La deliberazione deve contenere l'indicazione dei
 fatti, i motivi della decisione e la decisione del
 consiglio.
 Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non
 essere luogo a provvedimento disciplinare".».
 - L'art. 28 della legge n. 3 del 7 gennaio 1976,
 abrogato dal presente regolamento, recava:
 «Art. 28 (Incompatibilita).».
 - Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n.
 350 (Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976,
 n. 3 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1981,
 n. 187), come modificato dal presente regolamento:
 «Art. 6 (Seggio elettorale). - Il presidente, prima
 dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli
 elettori presenti due scrutatori supplenti.
 Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di
 impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente,
 dal piu' anziano degli scrutatori supplenti o da altro
 componente il consiglio dell'ordine designato dal
 presidente.
 Il seggio elettorale deve essere istituito in locale
 idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la
 visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.
 Art. 7 (Votazione). -Le schede, predisposte in unico
 modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere timbrate
 e firmate dal presidente del seggio in numero
 corrispondente a quello degli aventi diritto al voto,
 immediatamente prima dell'inizio delle operazioni
 elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al
 momento della votazione.
 Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli
 iscritti che hanno votato.
 Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di
 votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le
 operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno
 successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare
 l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonche' delle
 schede non ancora utilizzate.
 «Art. 9 (Scrutinio). - Il risultato delle elezioni e
 l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni
 dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia
 ed al consiglio dell'Ordine nazionale.».
 - Gli articoli 5, 8 e 15 del decreto del Presidente
 della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, abrogati dal
 presente regolamento, recavano:
 «Art. 5 (Assemblea per la elezione del consiglio).
 Art. 8 (Chiusura della votazione).
 Art. 15 (Elezione del consiglio dell'Ordine
 nazionale).».
 - Si riporta il testo dell'art. 27 del regio decreto 23
 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le
 professioni di ingegnere e di architetto - pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1926, n. 37), come
 modificato dal presente regolamento:
 «Art. 27 (Le adunanze generali sono ordinarie e
 straordinarie). - Le adunanze ordinarie saranno convocate
 nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno
 all'approvazione del conto consuntivo dell'anno decorso e
 del bilancio preventivo per l'anno venturo.
 Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti
 indicati nell'ordine del giorno.
 Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
 consiglio ritiene conveniente convocarle o quando, da
 almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta
 scritta motivata.
 Le adunanze saranno convocate con le modalita' indicate
 nell'articolo precedente.».
 - L'art. 14 del regio decreto n. 2537 del 23 ottobre
 1925, abrogato dal presente regolamento, recava:
 «Art. 14. - E' istituita in Roma presso il Ministero
 dei lavori pubblici una commissione centrale, alla quale
 spetta di decidere sulle impugnative proposte, anche nel
 merito, contro le deliberazioni della assemblea generale.».
 - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 12 e 13 del
 decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994,
 n. 615 (Regolamento recante norme relative all'istituzione
 delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del
 Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai
 procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione
 dall'albo professionale - pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 7 novembre 1994, n. 260), come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art. 2 (Consiglio regionale o interregionale). - 1.-2.
 (Abrogati).
 3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella
 prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il
 segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti
 attribuzioni:
 a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle
 iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed
 effettuandone la revisione almeno ogni due anni;
 b) determina, con deliberazione approvata dal
 Ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il
 contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le
 modalita' di riscossione, con facolta' di determinare la
 tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di
 iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;
 c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei
 professionisti iscritti all'albo;
 d) provvede all'amministrazione del patrimonio
 dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e
 il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del
 collegio di cui all'art. 3.
 4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o
 interregionale e ne convoca e presiede il consiglio,
 formulando l'ordine del giorno delle riunioni.
 5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre
 mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con
 indicazione specifica delle questioni da trattare, la
 maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli
 iscritti all'albo. Il presidente e' tenuto ad inserire
 nell'ordine del giorno le questioni indicate dai
 richiedenti.
 6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario,
 che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal
 consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del
 verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per
 almeno trenta giorni.
 «Art. 4 (Elezione dei componenti del consiglio
 regionale o interregionale). - 1.-6. (Abrogati).
 7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate
 dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno
 scrutatore.
 Art. 12 (Consiglio nazionale). - 1. Il Consiglio
 nazionale e' composto da quindici membri eletti tra gli
 iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica
 di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di
 consigliere di un ordine regionale o interregionale.
 2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi
 componenti, nella prima seduta, il presidente, il
 vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita
 le seguenti attribuzioni:
 a) promuove e coordina le attivita' degli ordini
 regionali o interregionali dirette alla tutela della
 dignita' e del prestigio della professione;
 b) designa i rappresentanti dell'ordine in
 commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;
 c) esprime pareri su questioni di carattere generale
 che interessano la professione;
 d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei
 consigli degli ordini regionali o interregionali in materia
 elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la
 cancellazione dall'albo;
 e) determina, con delibera approvata dal Ministero
 vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti
 negli albi e le relative modalita' di riscossione;
 f) provvede all'amministrazione del proprio
 patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il
 conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del
 collegio di cui all'art. 13.
 3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel
 suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio
 nazionale, formulando l'ordine del giorno.
 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei
 mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con
 indicazione specifica delle questioni da trattare, la
 maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di
 ordini regionali o interregionali. Il presidente e' tenuto
 ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate
 dai richiedenti.
 5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario,
 che lo sottoscrive con il presidente, e' approvato dal
 consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del
 verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o
 interregionale.
 6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla
 gestione patrimoniale e' attribuito ad un collegio di
 revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti
 dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le
 modalita' previste per l'elezione dei componenti del
 Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le
 disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.
 Art. 13 (Elezione del Consiglio nazionale). - 1.
 All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta
 giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica,
 presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal
 fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei
 professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale
 e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con
 l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.
 2. (Abrogato).
 3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una
 commissione di cinque iscritti negli albi che non siano
 componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine
 regionale o interregionale, nominata dal Consiglio
 nazionale e presieduta dal componente piu' anziano per
 iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianita' di
 iscrizione, per eta', forma in base ai voti spettanti a
 ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati
 e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici,
 dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio
 nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al
 commissario; i componenti della commissione durano in
 carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
 4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la
 proclamazione degli eletti e' fatta dal direttore generale
 degli affari civili e delle libere professioni del
 Ministero di grazia e giustizia.».
 - L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e
 giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente
 regolamento, recava:
 «Art. 5 (Risultati dell'elezione).».
 - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9
 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della
 professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal
 presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari
 (giurisprudenza di legittimita):
 «Art. 19. - Presso il Ministero di grazia e giustizia
 e' costituita la Commissione centrale per gli attuari,
 La Commissione decide a maggioranza e, per la validita'
 della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque
 membri.
 Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo
 decreto, alla costituzione della segreteria della
 commissione.
 La Commissione centrale stabilira', con proprio
 regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e
 giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei
 ricorsi proposti innanzi ad essa.
 Contro la decisione della Commissione centrale e'
 ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite
 della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per
 eccesso di potere.».
 - Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e
 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
 professione di biologo - pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art. 16 (Consiglio dell'Ordine). - Il Consiglio
 dell'Ordine ha sede in Roma.
 Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti
 attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
 a) cura l'osservanza della legge professionale e di
 tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
 b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e
 provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la
 revisione almeno ogni due anni;
 c) vigila per la tutela del titolo professionale e
 svolge le attivita' dirette alla repressione dell'esercizio
 abusivo della professione;
 d) adotta provvedimenti disciplinari;
 e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli
 onorari;
 f) provvede all'amministrazione dei beni di
 pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il
 bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari
 a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con
 deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e
 giustizia, la misura del contributo annuale da
 corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco
 nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei
 pareri sulla liquidazione degli onorari.
 Art. 21 (Consiglio nazionale dei biologi). - Il
 Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il
 Ministero di grazia e giustizia.
 Art. 30 (Elettorato). - Sono elettori e possono essere
 eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio
 nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non
 siano sospesi dall'esercizio della professione.
 Non sono elettori e non possono essere eletti gli
 iscritti nell'elenco speciale.
 Art. 35 (Scrutinio). - In caso contrario, sigillate le
 schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla
 seconda convocazione, per la cui validita' i votanti
 debbono essere non meno di un decimo degli elettori.
 Sono considerate nulle le schede che contengono segni o
 indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile
 che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
 voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati
 da eleggere.
 Terminato lo spoglio delle schede il presidente del
 seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la
 graduatoria dei candidati; in caso di parita' di voti
 prevale il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra
 coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu'
 anziano per eta'.
 Il presidente del seggio provvede, quindi, alla
 proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della
 graduatoria.
 Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
 votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene
 redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal
 presidente del seggio e dal segretario medesimo.
 Art. 39 (Riunioni del Consiglio dell'ordine e del
 Consiglio nazionale dei biologi - Cariche). - Il Ministro
 per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla
 proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
 Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi
 e li convoca per l'insediamento.
 La riunione e' presieduta dal consigliere piu' anziano
 per eta' e si procede alla elezione di un presidente, un
 vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
 Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale
 dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza
 della maggioranza dei componenti.
 Se il presidente e il vice presidente sono assenti o
 impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
 di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti
 eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono
 sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li
 seguono nell'ordine.
 In caso di mancanza di tali candidati si procede ad
 elezioni suppletive.
 I predetti membri rimangono in carica fino alla
 scadenza del Consiglio.».
 - Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24
 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano:
 «Art. 31 (Elezione del Consiglio dell'ordine).
 Art. 33 (Composizione del seggio elettorale).
 Art. 34 (Votazione)».
 - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10
 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per
 l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112,
 contenente norme per la tutela del titolo e della
 professione di geologo - pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal
 presente regolamento:
 «Art. 1 (Elettorato). - Il Consiglio nazionale dello
 Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
 112, ha sede in Roma.
 Sono elettori e possono essere eletti componenti del
 Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli
 iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio
 della professione.
 (Non sono elettori e non possono essere eletti gli
 iscritti nell'elenco speciale).
 Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine).
 - La seconda convocazione e' fissata a non meno di venti
 giorni dalla prima.
 Art. 4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante
 la votazione e' sufficiente la presenza di tre componenti
 dell'ufficio elettorale.
 Art. 5 (Votazione). - Le schede per la prima e la
 seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e
 timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con
 l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in
 numero corrispondente a quello degli aventi diritto al
 voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra
 gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma
 all'esterno della scheda.
 Quando le elezioni dei componenti del Consiglio
 nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale
 si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di
 colore diverso.
 L'elettore, previo accertamento della sua identita'
 personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la
 compila immediatamente nella parte della sala a cio'
 destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente
 del seggio il quale la depone nell'urna.
 Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da
 parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria
 firma accanto al nome del votante nell'elenco degli
 elettori.
 Art. 6 (Scrutinio). - Sono considerate nulle le schede
 che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che
 l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
 Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati
 sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei
 candidati da eleggere.
 Terminato lo spoglio delle schede il presidente del
 seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la
 graduatoria dei candidati: in caso di parita' di voti
 prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo
 e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione,
 il piu' anziano per eta'.
 Il presidente del seggio provvede, quindi alla
 proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della
 graduatoria.
 Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle
 votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene
 redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal
 presidente del seggio e dal segretario stesso.
 Art. 10 (Riunioni del Consiglio nazionale e della
 Commissione centrale - Cariche e durata). - Il Ministro per
 la grazia e giustizia entro venti giorni dalla
 proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del
 Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.
 Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano
 per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente,
 un segretario ed un tesoriere.
 Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e
 giustizia provvede ai sensi dell'art. 12, ultimo comma,
 della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
 Per la validita' delle adunanze della Commissione
 centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza
 della maggioranza dei componenti.
 Quando il presidente e il vice presidente sono assenti
 od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.
 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
 di voti e il presidente vota per ultimo.
 I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi
 causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono
 nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali
 candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i
 predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del
 Consiglio.».
 - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine
 nazionale dei geologi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 23 novembre 1990, n. 274), come modificato dal presente
 regolamento:
 «Art. 2 (Consiglio regionale). - 1. Gli iscritti
 all'ordine regionale eleggono il consiglio regionale dei
 geologi.
 2. (Abrogato).
 3. Per la prima elezione il Consiglio nazionale
 dell'ordine nomina per ciascuna regione un commissario
 straordinario che entro centoventi giorni dalla nomina
 provvede, previa formazione dell'albo e dell'elenco
 speciale regionale, alla convocazione dell'assemblea degli
 iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, le
 disposizioni degli articoli 2 e 6 della legge 25 luglio
 1966, n. 616, sostituito al presidente il commissario
 straordinario.
 4. Sono elettori e possono essere eletti, oltre agli
 iscritti all'albo professionale, anche i pubblici
 dipendenti iscritti nell'elenco speciale regionale di cui
 al comma 3.
 Art. 4 (Attribuzioni del consiglio regionale). - 1. Il
 consiglio esercita nella propria regione le attribuzioni
 gia' demandate al Consiglio nazionale dell'ordine dall'art.
 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sottoponendo
 all'approvazione del Consiglio nazionale il bilancio
 annuale e il conto consuntivo di cui alla lettera f) di
 tale articolo, nonche' la misura del contributo annuale e
 delle tasse di cui alla lettera g) del medesimo articolo.
 2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti;
 in caso di parita' prevale il voto del presidente o chi ne
 fa le veci.».
 
 
Art. 11.
Entrata in vigore
 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005
 CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Moratti, Ministro dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 121
 
 
ALLEGATI
 
 ----> Vedere ALLEGATO a pag. 7 della G.U. <----
 
 
 ----> Vedere ALLEGATO a pag. 8 della G.U. <----
 
 
 ----> Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U. <----
 
 
 ----> Vedere ALLEGATO a pag. 9 della G.U. <----
 
 
 ----> Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U. <----
 
 
 ----> Vedere ALLEGATO a pag. 10 della G.U. <----