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ORDINE
ASSISTENTI SOCIALI - CONSIGLIO NAZIONALE
Il
Consiglio Nazionale ritiene
importante aprire un tavolo di confronto con tutte le
Rappresentanze Sindacali Nazionali al fine di promuovere
la professione dell’assistente sociale nel mercato
del lavoro e in considerazione della fase di rinnovo dei
contratti nazionali di lavoro e delle relative piattaforme
rivendicative tutt’ora in corso
di predisposizione.
La
figura dell’assistente sociale è incardinata in diversi
comparti lavorativi: sanità, enti locali, ministeri, terzo
settore. Opera inoltre come libera professione
Nel
rapporto di lavoro dipendente l’assistente sociale è
contrattualmente inquadrato
come accesso all’inizio della carriera
direttiva nelle posizioni funzionali ex settima
qualifica con sviluppo di carriera,
posizione di omogeneità
iniziale che è stata raggiunta dopo la
sottoscrizione del contratto sanità nella precedente
tornata contrattuale.
Le
declaratorie contrattuali di riferimento prevedono
infatti - con gli attuali requisiti - autonomia,
responsabilità e compiti di coordinamento e direzione, con
particolari incarichi cui viene ufficialmente
riconosciuta l’alta professionalità e responsabilità,
anche sotto il profilo di
remunerazioni economiche ad hoc.
Le
declaratorie evidenziano inoltre possibilità di sviluppo di
carriera che però non raggiungono l’area della dirigenza,
salvo nell’ambito del Ministero della Giustizia, che ha
una consolidata strutturazione anche apicale, ed
alcune eccezioni riferibili a realtà regionali e
locali attente e illuminate nel campo delle politiche
sociali .
Uno
sguardo ricognitivo sul ruolo e
sulle competenze del servizio sociale professionale consente
di individuare in maniera specifica le seguenti funzioni:
·
funzione di analisi
e di intervento sulla domanda e sul contesto di singoli e
comunità;
·
funzione di ricerca
e documentazione;
·
funzione
organizzativa, programmatoria,
di progettazione, di monitoraggio e di valutazione di qualità;
·
funzione
di amministrazione e gestione delle risorse;
·
funzione
formativa e didattica;
·
funzione
di comunicazione e di promozione della comunità.
Si
pone quindi la necessità di una ridefinizione degli attuali
modelli organizzativi e classificatori
per consentire di ottimizzare e valorizzare la
professione sul
piano tecnico ed economico andando ad
eliminare gli elementi di rigidità che fino ad ora
ne hanno bloccato lo sviluppo, prevedendo percorsi di
carriera coerenti con l’evoluzione normativa della
professione per l’accesso alla dirigenza.
L’istituzione
di un’”area specifica” di Servizio Sociale
Professionale, all’interno dei diversi comparti e settori,
garantirebbe la visibilità della peculiarità professionale
nei vari assetti organizzativi, di fatto presenti nei
servizi, consentendone l’effettivo riconoscimento.
Tale
precisazione assume carattere fondativo
laddove dalla prospettiva della riforma dello
stato sociale
si passa allo sviluppo del sistema integrato di
interventi e servizi .
Pur
tenendo fermo il principio della flessibilità organizzativa
e le competenze locali e regionali rispetto alla
definizione di assetti
gestionali, organizzativi e tecnico professionali, si
ritiene debbano essere indicati livelli
organizzativi, che consentano una precisa individuazione
del sistema dei
servizi sociali a garanzia dei diritti dei cittadini e
delle possibilità di sviluppo dei servizi stessi.
E’
chiaro che il nuovo status della professione e il nuovo
assetto formativo con i relativi profili – caratterizzati
dalla laurea classe 6 e dalla laurea specialistica classe
57/s - non può che ratificare e conferire ulteriori
contenuti a compiti e competenze che, avvantaggiandosi
dell’esperienza accumulata, siano garanzia di
professionalità e competenza per la realizzazione degli
obiettivi del nuovo welfare.
La
collocazione del servizio sociale
ai livelli direttivi e dirigenziali delle strutture e dei
servizi sociali appare di particolare rilevanza e si
connette alla realizzazione degli obiettivi fondamentali
della riforma del welfare.
Il
ritardo del Governo rispetto ai decreto
attuativi della Legge 328/2000 e in particolare dell’art.
12 “Figure professionali sociali” rischia di
tradursi in elemento di maggior debolezza del “sociale”
e pertanto assume particolare rilievo l’impegno delle
OO.SS. a sostenere il settore.
Per
quanto concerne gli enti locali, a loro volta
investiti da profondi cambiamenti legislativi, si ritiene
che particolare attenzione debba essere riservata all’area
del servizio sociale nelle diverse collocazioni
in base ai livelli territoriali ed alla tipologia dei
servizi.
A
tal proposito si sottolinea che
il segretariato
sociale evidenzia una titolarità di servizio complesso
la cui direzione deve essere assegnata al servizio sociale
professionale, anche per le evidenti connessioni con la
presa in carico delle situazioni compromesse o di rischio.
E’
indispensabile indicare
con chiarezza, il modello
organizzativo del sistema integrato degli interventi e dei
servizi, differenziando il grado di complessità nei
grandi, nei piccoli, nei medi Comuni, articolandone livelli
e funzioni, anche su scala
sovracomunale.
Un
ulteriore ambito di sviluppo
professionale è individuabile nell’area del coordinamento
sociale a livello distrettuale
(in alcune regioni si fa riferimento al promotore
sociale), quale punto
di riferimento del sistema a garanzia della necessaria
integrazione, in particolare con il sistema sanitario
(distretto, dipartimento, azienda) ma anche con i settori
dell’educazione, del lavoro, della formazione, del terzo
settore, della giustizia.
In
questo quadro andrebbe quindi ri-definito l’ufficio
di servizio sociale territoriale come ufficio
di cittadinanza e punto
unico di accesso ai servizi
alla persona per svolgere:
-
lavoro
relazionale con le persone (rapporto di aiuto psico-sociale);
-
lavoro
progettuale organizzativo amministrativo gestionale dei
servizi sociali alla persona;
-
lavoro
di promozione della persona e della comunità.
L’ipotesi
di una articolazione di funzioni
ed uffici a livello regionale, provinciale, distrettuale,
comunale e sovracomunale
permetterebbe nell’ambito della normativa regionale di
disegnare concretamene prototipi di modelli organizzativi e
funzionali rispondenti alle potenzialità della professione,
sia sul versante della ottimizzazione delle risorse umane in
servizio, che per la creazione di nuove opportunità di
lavoro.
Si
potrebbe prevedere, ai livelli regionale,
provinciale, comunale e intercomunale l’istituzione di un
ufficio di direzione e coordinamento dei servizi sociali e
delle aree previste dal Piano Sociale.
A
livello municipale la definizione del servizio sociale
territoriale come unità operativa complessa di
ufficio di cittadinanza, articolato su scala
circoscrizionale/distrettuale, quale livello territoriale più
vicino al cittadino, punto
di accesso unico ai servizi alla persona da cui si
attivano percorsi/progetti/ interventi personalizzati,
integrati, di rete ai diversi livelli di prestazioni.
L'ipotesi
rappresentata per gli enti locali potrebbe essere spendibile
anche nei vari comparti, laddove eventualmente vada
armonizzata con modelli organizzativi già configurati e
prevedendo comunque una rivisitazione
delle dotazioni organiche nei servizi, l’istituzione di
posti ex-novo per la dirigenza di servizio sociale, con
eventuale trasformazione di unità dirigenziali preesistenti
e non ricoperte a cui siano applicate le norme previste per
la disciplina del rapporto di lavoro per la dirigenza.
In
particolare si rimarca che le attuali disposizioni per la
dirigenza pubblica e privata richiedono il possesso del
requisito della laurea (oppure la permanenza di 5 anni
in un posto per il cui accesso è
richiesta la laurea), requisito di cui la maggior
parte degli assistenti sociali è oggi in possesso, anche in
seguito alla evoluzione e all’arricchimento del percorso
formativo.
L’aspettativa
degli assistenti sociali alla dirigenza nei diversi settori,
dipartimenti, servizi dell’area dei servizi alla persona
laddove questi sono già presenti, è ampiamente
giustificata dall’attuale status della professione e dalla
specificità delle funzioni svolte: si evidenzia che la
specificità del servizio sociale va presidiata e tutelata a
tutti i livelli organizzativi.
Proprio
perché le caratteristiche di apicalità
non possono essere fungibili e surrogabili ma
dovrebbero essere il risultato di un percorso formativo e
lavorativo proveniente dalla stessa Area e dalla stessa
professione.
È
noto a questo Consiglio Nazionale che sono
presenti ai tavoli di contrattazione ipotesi quali quella
dell’area della vice dirigenza, dei quadri,
dell’alta professionalità, dove possono trovare
una collocazione più adeguata e rispondente al ruolo e alle
funzioni che già ricoprono nei diversi comparti e settori
alcune professioni, tra le quali quella di assistente
sociale.
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